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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49480/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge e di norme processuali (artt. 294, 297, 302 c.p.p.) lamentando un errato computo e decorrenza del termine di cinque giorni per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare. In particolare sosteneva che il dies a quo dovesse essere individuato nel momento della cattura e non secondo la regola generale dell'art. 172, comma 4, c.p.p. (esclusione del giorno iniziale dal computo), come invece ritenuto dall'ordinanza impugnata.

La decisione

Preliminarmente la Corte ha ritenuto inefficace la comunicazione via mail di rinuncia al ricorso fatta dal difensore perché priva di procura speciale sottoscritta dall'interessato; tuttavia, sul merito ha dichiarato il motivo infondato. La Corte ha confermato il principio secondo cui, nel computo del termine di cinque giorni per l'interrogatorio di garanzia, non si conteggia il giorno in cui ha avuto inizio l'esecuzione della custodia, applicando la regola generale dell'art. 172, comma 4, c.p.p. e richiamando consolidata giurisprudenza (Sez.6, sent. n. 24964/2018). Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Riferimento alla norma che disciplina la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare; la Corte ha valutato la contestazione ma ha ritenuto che il computo del termine per l'interrogatorio sia conforme alla normativa e alla giurisprudenza applicabile.

  • art. 194 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle censure relative alla durata e legittimità della misura cautelare; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione riconducibile a questa disposizione alla luce del corretto computo del termine.

  • art. 172, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per escludere il giorno iniziale dal computo dei termini processuali (regola generale dei termini), ritenendosi che non attenga alla durata materiale della custodia cautelare ma al calcolo dei termini procedurali; da ciò deriva che il dies a quo non è il giorno della cattura quando la regola esclude il giorno iniziale.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra le disposizioni richiamate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la sua interpretazione portasse all'annullamento dell'ordinanza impugnata.

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle censure sul procedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che le osservazioni del ricorrente non comportassero violazione di tale norma.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla esposizione del motivo nel ricorso (riporto nei limiti necessari per la motivazione); non ha inciso sulla decisione sostanziale.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti a carico della cancelleria a seguito della condanna alle spese; la Corte ha disposto gli adempimenti di rito.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, sent. n. 24964 del 06/04/2018 (Caltabiano)

    Precedente richiamato come principio pacifico: nel computo del termine di cinque giorni per l'interrogatorio di garanzia non si conta il giorno di inizio della custodia (applicazione dell'art.172, comma 4). La Corte di legittimità ha ritenuto questo principio applicabile al caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014 (Preiti) e Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (Celso)

    Precedenti richiamati in tema di efficacia della rinuncia al ricorso: la rinuncia deve essere manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o tramite procuratore speciale; atto di rinuncia compiuto dal difensore sprovvisto di procura speciale è inefficace.

Massime di principio

  • Per il computo del termine di cinque giorni per l'interrogatorio di garanzia si applica la regola generale dell'art. 172, comma 4, c.p.p.: il giorno iniziale non si conta. Di conseguenza il dies a quo non coincide automaticamente con il giorno della cattura quando la regola prevede l'esclusione del giorno iniziale.
  • La comunicazione di rinuncia al ricorso effettuata dal difensore è inefficace se non è accompagnata da procura speciale sottoscritta dall'interessato: la rinuncia deve essere espressione della volontà dell'imputato.
  • Chi impugna deve confrontarsi con la giurisprudenza consolidata: pretendere un computo del termine diverso da quello stabilito dalla regola generale richiede argomentazioni specifiche e non meramente formali.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e la cancelleria è tenuta a eseguire gli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative (es. art. 94 disp. att.).
  • Se si vuole contestare il dies a quo per l'interrogatorio di garanzia, è opportuno documentare fatti particolari che possano giustificare un'interpretazione diversa dall'applicazione dell'art. 172, comma 4, c.p.p. (ad es. atti formali che impediscono il conteggio ordinario dei termini).

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