Ordinanza n. 685/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbali e prospetti dell’Ufficio Centrale Elettorale e proclamazione degli eletti del 12 giugno 2026, nella parte in cui alla lista “La Strada” sono stati attribuiti 27 voti nella sezione n. 170, consentendole di superare la soglia di sbarramento del 3% e di ottenere seggi, nonché nella parte in cui è stato proclamato eletto il candidato sindaco della lista
Esito
La controversia
Tre elettori hanno impugnato gli atti di proclamazione degli eletti alle elezioni comunali del 24-25 maggio 2026, deducendo irregolarità nello scrutinio della sezione n. 170. In particolare, hanno contestato la discrepanza tra i 19 voti validi di lista per “La Strada” risultanti dal verbale sezionale modello 19/COM e i 27 voti riportati nel modello 57/COM dell’Ufficio Centrale Elettorale. La lista ha ottenuto complessivamente 2.711 voti, a fronte di una soglia di sbarramento del 3% pari a 2.703,36 voti: lo scarto di 8 voti nella sezione contestata è quindi potenzialmente idoneo a incidere sul superamento della soglia e sull’attribuzione dei seggi. I ricorrenti hanno inoltre dedotto che la documentazione elettorale della sezione e le tabelle di scrutinio avrebbero dovuto consentire la verifica del dato.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso e ha disposto un’istruttoria. Ha rilevato che lo scarto di 8 voti tra il verbale sezionale e il dato recepito dall’Ufficio Centrale è pari allo scarto complessivo tra i voti attribuiti alla lista e la soglia di sbarramento; esso è pertanto sufficiente a superare la prova di resistenza e fonda l’interesse degli elettori a ricorrere. Poiché le tabelle di scrutinio con frontespizio rosso sono ritenute dirimenti per la ricostruzione del risultato, ha ordinato al Responsabile dell’Ufficio Elettorale della Prefettura, o a un funzionario delegato, di depositare entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza copia conforme del modello 51/COM e delle tabelle modello 34/COM e 35/COM della sezione n. 170, custodite nella busta 5/COM inviata all’Ufficio centrale presso il Tribunale di Reggio Calabria. Ogni decisione sulla controversia è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 7, d.lgs. 267/2000
l’individuazione della cd. soglia di sbarramento di cui all’art. 73 comma 7 D.lgs. n. 267/2000, pari a 2.703,36 voti corrispondente al 3% del totale dei voti validi (pari a 90.112, così come indicato dall’Ufficio Centrale Elettorale in sede di verbale, cd. modello 51/COM);
La soglia di sbarramento è pari al 3% del totale dei voti validi; nel caso concreto corrispondeva a 2.703,36 voti.
RITENUTA, pertanto, la necessità ai fini del decidere - tenuto conto del condiviso valore dirimente, quanto al risultato elettorale, delle annotazioni contenute nelle cd. tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in rosso - di acquisire in via istruttoria, ai sensi dell’art. 64 c.p.a. copia conforme all’originale
Il giudice può acquisire d’ufficio documenti necessari alla decisione; in questa controversia ha disposto il deposito delle tabelle di scrutinio e del verbale dell’Ufficio Centrale per verificare il dato elettorale controverso.
Massime di principio
- Nelle controversie elettorali, l’interesse al ricorso sussiste quando la differenza tra il dato contestato e quello risultante dagli atti ufficiali è concretamente idonea, tenuto conto dello scarto necessario per modificare il risultato, a incidere sull’attribuzione del seggio o sul superamento della soglia di sbarramento e supera quindi la prova di resistenza.
- Quando le tabelle di scrutinio sono ritenute dirimenti per accertare il risultato elettorale, il giudice può disporne l’acquisizione istruttoria, insieme ai verbali pertinenti, prima di decidere il merito.
Come è indicizzato
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