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Ordinanza

Ordinanza n. 1406/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito né ha valutato fumus boni iuris o periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere soddisfatte ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, fissata al 10 febbraio 2027. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Prefettura di Bergamo, notificato il 27 luglio 2026, dell’iscrizione della società nella white list, richiesta il 22 giugno 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha chiesto l’annullamento del diniego di iscrizione nella white list e degli atti presupposti, tra cui la comunicazione prefettizia del 4 marzo 2026 adottata ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, il parere del Gruppo Interforze Antimafia del 6 luglio 2026 e gli atti istruttori richiamati. Il testo non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente possano essere soddisfatte, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con la sollecita fissazione dell’udienza di merito;

    Il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza decidere in questa sede la domanda cautelare.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    il testo menziona la comunicazione prefettizia n. -OMISSIS- del 4.3.2026 ex art. 92, comma 2 bis, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata soltanto per identificare un atto presupposto impugnato; l’ordinanza non ne interpreta né applica il contenuto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

    A tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può adottare tale misura ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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