Ordinanza n. 1409/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso nel merito le censure né ha accordato o negato espressamente la tutela cautelare. Ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha fissato l’udienza pubblica al 10 febbraio 2027. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Atto impugnato: Informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto della Provincia di Bergamo il 17 giugno 2026
Esito
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva e gli atti presupposti, consequenziali o connessi, chiedendone l’annullamento. Il testo dell’ordinanza non riporta i motivi di ricorso né le censure specificamente dedotte.
Norme richiamate
Ritenuto che le esigenze della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
Il giudice ha applicato la disposizione disponendo la sollecita trattazione del merito quale misura idonea a tutelare le esigenze della ricorrente, senza pronunciarsi sulle censure cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può disporre tale misura ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulle censure di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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