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Ordinanza

Ordinanza n. 1409/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito le censure né ha accordato o negato espressamente la tutela cautelare. Ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha fissato l’udienza pubblica al 10 febbraio 2027. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto della Provincia di Bergamo il 17 giugno 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva e gli atti presupposti, consequenziali o connessi, chiedendone l’annullamento. Il testo dell’ordinanza non riporta i motivi di ricorso né le censure specificamente dedotte.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le esigenze della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..

    Il giudice ha applicato la disposizione disponendo la sollecita trattazione del merito quale misura idonea a tutelare le esigenze della ricorrente, senza pronunciarsi sulle censure cautelari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può disporre tale misura ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulle censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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