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Ordinanza

Ordinanza n. 1408/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né ha disposto la sospensione del provvedimento. Ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 10 febbraio 2027. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Prefetto della Provincia di Bergamo del 17 giugno 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha chiesto l’annullamento del provvedimento prefettizio del 17 giugno 2026 e degli atti presupposti, consequenziali o connessi. L’ordinanza non espone il contenuto specifico dell’atto né i motivi di ricorso dedotti.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le esigenze della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..

    Il giudice ha utilizzato la previsione per tutelare le esigenze della parte tramite la rapida fissazione dell’udienza di merito, senza accordare una misura cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

    La tutela dei diritti e della dignità della parte giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei alla sua identificazione.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

    La disposizione è richiamata insieme alla disciplina nazionale quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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