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Ordinanza

Ordinanza n. 16717/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento, previa tutela cautelare: a) del decreto prot. n. UFFICIALE.U.0009931 del 9/7/2026 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Ufficio XI- Ambito Territoriale di Trapani, nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente Saluzzo Selenia dalla I Fascia delle GPS per la provincia di Trapani, classe di concorso ADSS- Sostegno Scuola Secondaria II Grado- valevoli per il biennio 2026/2028; b) dell’art. 7 dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16/2/2026, quale atto presupposto, ove inteso in senso escludente per la ricorrente e/o se interpretato nel senso che la procedura di inserimento con riserva non è destinata agli aspiranti in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero entro il 30/6/2026; c) della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per la provincia di Trapani, I Fascia, a.s. 2026/2028, per la classe di concorso ADSS- Sostegno nella scuola secondaria di II grado pubblicate in data 14/7/2026 nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente nella posizione e con il punteggio spettante; - di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso; e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’immediato inserimento nella I fascia della GPS per la provincia di Trapani, valida per gli anni scolastici 2026/2028, classe di concorso ADSS- Sostegno nella scuola secondaria di II grado, in forza del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Spagna in data 23/2/2026 (prima della scadenza della domanda di inserimento in GPS) ed, in ogni caso, entro il termine del 30/6/2026.

Giustizia amministrativa202608844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla I fascia GPS della provincia di Trapani per la classe ADSS e graduatoria GPS 2026/2028 che non include l’interessata; impugnato anche l’art. 7 dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, quale atto presupposto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla I fascia GPS per il sostegno nella scuola secondaria di II grado della provincia di Trapani e la graduatoria 2026/2028, chiedendo l’inserimento in forza del titolo di specializzazione conseguito in Spagna il 23 febbraio 2026, prima della scadenza della domanda e comunque entro il 30 giugno 2026. Ha contestato inoltre l’art. 7 dell’ordinanza ministeriale n. 27/2026, ove interpretato nel senso di escludere dall’inserimento con riserva gli aspiranti in attesa del riconoscimento del titolo estero. A sostegno della cautelare ha dedotto che l’amministrazione avrebbe potuto rilevare l’errore commesso nella presentazione dell’istanza di scioglimento della riserva e attivare il soccorso istruttorio. Ha prospettato il periculum per la perdita, durante l’anno scolastico già iniziato, delle occasioni di supplenza e del relativo punteggio di servizio. Il ricorso era stato notificato soltanto al Ministero; il Collegio ha quindi rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati inseriti nella graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo sussistenti allo stato degli atti i presupposti dell’art. 55 c.p.a. e plausibili le argomentazioni sul soccorso istruttorio richiamate dalla ricorrente. Ha sospeso l’esclusione e disposto l’ammissione con riserva dell’interessata nella pertinente GPS per la classe ADSS per il biennio 2026/2028, senza definire nel merito il diritto all’inserimento. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio verso tutti i controinteressati individuabili dalla graduatoria mediante pubblici proclami sul sito dell’USR Sicilia – Ambito territoriale di Trapani, con pubblicazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo; gli adempimenti devono essere completati entro 30 giorni dalla comunicazione e la prova depositata nei successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. La parte ricorrente deve sostenere i costi richiesti per la pubblicazione. Spese cautelari rinviate al merito; fissata l’udienza pubblica al 27 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il Collegio ravvisa i presupposti ex art. 55 cpa per accogliere - allo stato degli atti – l’istanza cautelare della ricorrente

    La tutela cautelare è accordata, allo stato degli atti, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 55 c.p.a.; la decisione non anticipa la definizione del merito.

  • art. 6, lett. b), l. 241/1990

    la memoria depositata il 16/10/2026, che richiama l’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6, lett. b) L 241/1990 – con argomentazioni plausibili:”Anche ammettendo che l’Amministrazione sia stata indotta in errore dall’istanza di scioglimento della riserva presentata (irritualmente)dalla ricorrente, è indubbio che la stessa P.A. era in grado di accorgersi dell’errore commesso dalla Saluzzo nell’aver presentato un’istanza di scioglimento della riserva che non andava presentata.

    In sede cautelare è stata ritenuta plausibile la tesi che l’amministrazione, potendo accorgersi dell’errore nella presentazione dell’istanza di scioglimento della riserva, dovesse considerare l’attivazione del soccorso istruttorio.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4 e 49 cpa quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale della ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di evocare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio;

    La notificazione per pubblici proclami deve identificare i destinatari e assicurare l’effettività del contraddittorio; non può ridursi a una pubblicazione meramente informativa. È ammessa quando sussiste una difficoltà oggettiva di procedere alle notifiche ordinarie.

Massime di principio

  • In sede cautelare può essere sospesa l’esclusione da una graduatoria scolastica e disposto l’inserimento con riserva quando, allo stato degli atti, risultino plausibili le censure relative alla mancata attivazione del soccorso istruttorio e il ritardo comporti la perdita attuale di occasioni di lavoro e del punteggio di servizio, non integralmente riparabile per equivalente.
  • La notificazione per pubblici proclami, quando necessaria per integrare il contraddittorio verso una pluralità di controinteressati, deve indicare le generalità dei destinatari e offrire contenuti e modalità idonei a garantire l’effettività della loro partecipazione al giudizio; non è sufficiente una pubblicità priva dell’individuazione dei controinteressati.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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