Cassazione Penale, Ordinanza n. 04872/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che le operazioni contestate non sarebbero state fraudolente né pregiudizievoli per i creditori: in particolare, la cessione del ramo d'azienda alle sorelle a prezzo inferiore al valore effettivo e la quasi totale destinazione delle giacenze a un finanziamento infruttifero in favore della sorella sarebbero state operazioni convenienti e non distrattive. Il ricorso mirava, dunque, a una rivalutazione del fatto e della ricostruzione probatoria già compiuta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica circa la sussistenza della distrazione, della fraudolenza e dell'elemento soggettivo, valorizzando la cessione del ramo d'azienda a prezzo inferiore al valore reale poco prima del fallimento e il finanziamento infruttifero alla sorella, operazioni considerate concretamente pericolose per le ragioni dei creditori. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso riproponeva le medesime doglianze già dedotte in appello, sollecitando un alternativo apprezzamento del fatto non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La decisione riguarda la bancarotta fraudolenta per distrazione, confermando la rilevanza della cessione distrattiva di beni o attività e dell'ingiustificata dispersione di risorse in prossimità del fallimento.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, integra la fattispecie la cessione di un ramo d'azienda a un prezzo inferiore al valore effettivo e la destinazione di rilevanti risorse sociali a operazioni finanziarie infruttifere in favore di persone vicine all'imprenditore, quando tali operazioni risultino concretamente pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale dei creditori.
- La fraudolenza dell'operazione e l'elemento soggettivo possono essere desunti da un complesso di indici fattuali, purché la motivazione sia congrua e logicamente coerente; la valutazione di merito così compiuta non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione realmente dedotto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare le stesse doglianze già proposte in appello e a chiedere una diversa lettura del materiale probatorio, senza individuare un effettivo errore di diritto o un vizio argomentativo decisivo della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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