Cassazione Penale, Sentenza n. 36382/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha accolto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 16 e 665 c.p.p., sostenendo l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli: l'ultima sentenza irrevocabile a suo carico era quella del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Marano di Napoli (10/07/2018, confermata il 11/06/2019, irrevocabile 21/02/2020) e, per effetto del d.lgs. 2/7/2012 n.152, il comune di Marano rientra nel circondario del Tribunale di Napoli Nord, per cui la competenza esecutiva dovrebbe spettare al Tribunale di Napoli Nord. Il ricorrente non ha però documentato la pendency del procedimento alla data rilevante indicata dalla normativa di riorganizzazione (13/09/2013).
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che la competenza del giudice dell'esecuzione sia di carattere funzionale, assoluto e inderogabile e ha richiamato l'art. 665 c.p.p. (in particolare il comma 4 e il comma 2) e il principio della perpetuatio iurisdictionis. Pur riconoscendo che l'ultima sentenza irrevocabile indicata dal ricorrente era quella della Sezione distaccata di Marano, la Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2-bis e 2-quinquies, d.lgs. 7/9/2012 n.155, l'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non ha modificato la competenza per i provvedimenti emessi in procedimenti già pendenti alla data del 13/09/2013; il difensore avrebbe dovuto provare la pendency in quel termine. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata nella prospettazione del ricorrente come norma violata; la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma nel testo perché il centro della pronuncia è sulla competenza ex art. 665 c.p.p. e sulla riorganizzazione territoriale.
art. 665 cod. proc. pen. (comma 4, prima parte)
Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo
La Corte applica la regola secondo cui, in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza per l'esecuzione spetta al giudice che ha emesso per ultimo il provvedimento irrevocabile; tale regola va coordinata con il principio della perpetuatio iurisdictionis e con il comma 2 dello stesso articolo.
art. 665 cod. proc. pen. (comma 2)
Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello
Il comma 2 regola i casi in cui la competenza in sede esecutiva resta al giudice di primo grado se l'appello ha inciso soltanto su profili attinenti alla pena o alla sua applicazione; la Corte lo richiede per distinguere quando la competenza spetti al giudice di primo grado o all'appello.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la Sezione distaccata di Marano rientra nel circondario del Tribunale di Napoli Nord; la Corte evidenzia che la sola indicazione non è sufficiente senza la prova della pendency richiesta dall'art. 9 del d.lgs. 155/2012.
d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9 (commi 2-bis e 2-quinquies)
La Corte interpreta queste disposizioni nel senso che l'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non ha inciso sulla competenza del Tribunale di Napoli per i provvedimenti emessi in procedimenti già pendenti alla data del 13/09/2013; dunque, per spostare la competenza occorre dimostrare che il procedimento era pendente oltre tale data.
Norma usata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale, assoluta e inderogabile: va sempre verificata e la sua violazione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato del procedimento.
- Per determinare il giudice competente in materia esecutiva si individua il provvedimento irrevocabile divenuto per ultimo (art. 665 c.p.p.); occorre anche tener conto della data della richiesta in sede esecutiva (principio della perpetuatio iurisdictionis).
- Se è intervenuta una riorganizzazione degli uffici giudiziari (creazione di nuovi circondari o tribunali), la competenza per provvedimenti emessi in procedimenti già pendenti può rimanere al giudice originario: spetta a chi deduce il trasferimento della competenza fornire la prova della pendency alla data spartiacque prevista dalla normativa di riorganizzazione.
- Quando l'appello ha riguardato soltanto profili relativi alla pena o alla sua applicazione, la competenza esecutiva può restare al giudice di primo grado (art. 665, comma 2 c.p.p.), quindi va valutato l'effetto concreto dell'impugnazione sul contenuto della sentenza.
- In mancato apporto della documentazione richiesta o della prova della pendency, la censura di incompetenza territoriale per effetto di riorganizzazioni giudiziarie è destinata a fallire; il soccombente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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