Cassazione Penale, Ordinanza n. 09468/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Nel procedimento a carico dell'imputato, la sentenza impugnata aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare assoluzione nel merito anziché limitarsi alla declaratoria di estinzione del reato. La censura mirava quindi a ottenere una pronuncia più favorevole ex art. 129 c.p.p. Tuttavia, il ricorso non indicava specifici ed evidenti elementi già risultanti dagli atti idonei a escludere in modo immediato il fatto, la riferibilità dello stesso all'imputato o l'elemento soggettivo. La Suprema Corte ha ritenuto che, in mancanza di tali deduzioni, la doglianza non fosse proponibile in questa sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, quando l'imputato impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione senza aver rinunciato alla prescrizione stessa, per ottenere una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p. deve dedurre motivi specifici che dimostrino in modo evidente e non contestabile dagli atti l'insussistenza del fatto, la sua non commissione da parte dell'imputato o la mancanza dell'elemento soggettivo. Poiché tali elementi non erano stati indicati, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La pronuncia assolutoria immediata postula che dagli atti emergano in modo evidente e non contestabile elementi idonei a escludere il fatto, la partecipazione dell'imputato o l'elemento soggettivo; in difetto, prevale la declaratoria di estinzione del reato.
Viene richiamato come parametro per la possibilità di proscioglimento nel merito immediato, che deve risultare dai dati processuali in modo chiaro e incontrovertibile.
Massime di principio
- L'imputato che impugni una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, senza rinunciare alla causa estintiva, può ottenere l'assoluzione solo se deduce specificamente elementi già agli atti che impongano una pronuncia liberatoria immediata ex art. 129, comma 2, c.p.p.
- Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare in modo generico la mancata assoluzione nel merito, senza indicare dati evidenti e non contestabili da cui risulti l'insussistenza del fatto, l'estraneità dell'imputato o la mancanza dell'elemento soggettivo.
- La Corte di cassazione non sostituisce una valutazione meramente astratta della maggiore favorevolezza dell'assoluzione alla verifica rigorosa richiesta dall'art. 129 c.p.p., che richiede evidenza immediata dagli atti.
- In assenza di parte civile, non viene meno l'onere dell'imputato di formulare motivi specifici e autosufficienti per ottenere il proscioglimento nel merito nonostante la declaratoria di prescrizione.
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