Cassazione Penale, Ordinanza n. 37006/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputata per i reati di falsità in atto pubblico e uso di atto falso, e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per falsità materiale/ideologica in atti e uso di atto falso, deducendo: 1) l'inutilizzabilità delle proprie dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; 2) vizi di motivazione su due profili indicati nel ricorso; 3) ulteriore erroneità della motivazione della sentenza impugnata; 4) illegittimità del diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico perché non erano stati indicati specificamente gli atti asseritamente inutilizzabili né la loro incidenza sul compendio probatorio; ha reputato gli altri motivi manifestamente infondati, richiamando i principi sul sindacato di legittimità in materia di attenuanti generiche e sul fatto che il giudice di merito può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi, in particolare la gravità del reato.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata nella contestazione, in concorso con l'art. 482 c.p., per la falsità oggetto del giudizio
norma incriminatrice richiamata nella contestazione, in concorso con l'art. 477 c.p., per la falsità oggetto del giudizio
criteri di commisurazione e valutazione ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'eccezione di inutilizzabilità di atti processuali è inammissibile per genericità se il ricorrente non individua specificamente gli atti asseritamente viziati e non spiega la loro incidenza decisiva sul compendio indiziario posto a base della decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità, le censure di merito sulla motivazione sono inammissibili quando si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della sentenza impugnata.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito compie una valutazione di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza, in modo specifico, un elemento ritenuto decisivo quale la gravità del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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