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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36424/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, per il reato di rapina aggravata con uso di pistola di provenienza illecita. Il ricorrente deduceva che il pericolo di recidiva si era affievolito per il tempo trascorso dalla misura, per la pena inflitta (vicina al minimo edittale), per precedenti penali risalenti, per il risarcimento del danno e per una precedente sostituzione della misura in altro procedimento; invocava i principi del minor sacrificio per la libertà personale, della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, nonché dei principi di adeguatezza e proporzionalità (anche considerando la pena residua pari a 2 anni e 10 mesi) e la possibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato, confermando la motivazione del giudice del riesame sulla permanenza del pericolo di recidiva. Il giudice ha richiamato gli innumerevoli e gravi precedenti penali specifici del Caddeo (tra cui quattro per rapina, due per evasione dagli arresti domiciliari, due per resistenza a pubblico ufficiale, tre per porto abusivo d'armi), la non rilevanza del mero dato temporale e del risarcimento ritenuto quale strategia processuale, nonché la condotta di negazione dell'addebito con alibi e sospetto di falsa testimonianza (con trasmissione degli atti al pubblico ministero). Ha altresì ritenuto congrua la pena inflitta (4 anni e 1.000 euro di multa) rispetto alla misura intramuraria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c)

    La norma è stata interpretata nel senso che per mantenere la misura cautelare occorre la sussistenza di un pericolo di recidiva attuale e concreto; il giudice ha ritenuto che tale pericolo sussista alla luce dei gravi e specifici precedenti e della condotta processuale, escludendo che il mero trascorrere del tempo o il risarcimento del danno possano da soli escluderlo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto anche il versamento alla cassa delle ammende in base alle valutazioni di merito sul carattere manifestamente infondato del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Rinvio agli adempimenti istruttori e di registrazione a carico della cancelleria previsti dalla normativa procedurale per l'esecuzione della sentenza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione di ammende e sanzioni pecuniarie per ricorsi presentati senza 'colpa' nel determinare la causa di inammissibilità; la Corte di legittimità ha ritenuto comunque opportuno disporre un versamento equitativo alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sostituzione di una misura cautelare con una meno afflittiva richiede la valutazione del pericolo di recidiva in termini concreti e attuali: il mero decorso del tempo o il risarcimento del danno non sono di per sé idonei ad escluderlo.
  • Precedenti penali numerosi e specifici (in particolare per reati analoghi) pesano fortemente a favore del mantenimento di misure cautelari custodiali anche se la pena inflitta è prossima ai minimi edittali.
  • Comportamenti processuali contrari alla collaborazione o che lasciano emergere tentativi di eludere responsabilità (negazioni ripetute, alibi con sospetto di falsa testimonianza) aggravano la valutazione del rischio e riducono le possibilità di sostituzione della misura.
  • I principi di adeguatezza e proporzionalità devono essere ponderati, ma non prevalgono quando sussistono concrete esigenze di prevenzione del rischio di recidiva; l'utilizzo di strumenti alternativi (es. braccialetto elettronico) può essere valutato solo se il pericolo effettivamente si è attenuato.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, in casi valutati non privi di colpa, anche il pagamento di somme alla cassa delle ammende.

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