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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42649/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia carceraria emessa ai sensi dell'art.309 c.p.p., per inesistenza o insufficiente motivazione del pericolo di recidiva e di commissione di reati con armi. Si censura: a) erronea interpretazione delle frasi attribuite al ricorrente in una registrazione (tra cui l'espressione ".. due fucilate vi faccio dare .."), con contestuale dubbio sulla fedeltà della trascrizione dato che la conversazione è in dialetto sardo e la registrazione era stata eseguita da uno dei colloquianti; b) omissione del sequestro del telefono della parte che ha registrato, impedendo verifica di data/ora; c) ritardo nella messa a disposizione della traccia fonica (richiesta il 03/03/2022 ma fornita il 14/03/2022); d) carenza di esigenze cautelari speciali, tenuto conto della lontananza temporale tra il reato oggetto del processo (2006-2007) e la misura cautelare; e) la misura cautelare idonea sarebbe stata gli arresti domiciliari anziché la custodia in carcere.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la rivalutazione, ai sensi dell'art.275, comma 1-bis c.p.p., delle esigenze cautelari alla luce del "fatto sopravvenuto" rappresentato dalle espressioni minacciose rivolte al sovrintendente Mazzette; ha ritenuto non manifestamente illogica l'interpretazione del Tribunale sulle modalità e sul contenuto minaccioso della conversazione, valutazione non sindacabile in questa sede salvo evidente travisamento. Sul piano procedurale la Corte ha escluso l'obbligo per il pubblico ministero di depositare preventivamente la traccia fonica quando la richiesta di cautela era fondata sulla trascrizione; ha altresì ritenuto non contraddittoria la scelta della custodia in carcere, specie alla luce della presunzione relativa di adeguatezza del carcere per il reato contestato e dei precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e l'ordinanza impugnata confermata.

Norme richiamate

  • art.309 cod.proc.pen.

    Norma richiamata per la competenza del Tribunale della libertà a decidere sulla conferma della misura cautelare: l'ordinanza impugnata è stata emessa ai sensi di tale disposizione.

  • art.275 comma 1-bis cod.proc.pen.

    Interpretata nel senso che la definizione del giudizio, anche di primo grado, consente una nuova valutazione delle esigenze cautelari alla luce di fatti sopravvenuti; nel caso, le espressioni minacciose intercettate costituiscono fatto sopravvenuto che giustifica la conferma della custodia per esigenze di prevenzione speciale.

  • art.274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

    Riferimento alle ipotesi di pericolo di commissione di reati con l'uso di armi; il Tribunale ha ritenuto sussistente questo rischio in ragione del tenore delle minacce e dei precedenti penali dell'imputato.

  • art.94, comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La comparsa di "fatti sopravvenuti" dopo la sentenza di condanna (es. minacce successive) può giustificare una rivalutazione delle esigenze cautelari e la conferma di misure cautelari anche se il fatto principale è anteriore e datato.
  • Le trascrizioni di conversazioni e le registrazioni fatte da uno dei colloquianti possono essere utilizzate come elemento di valutazione; la loro affidabilità e la scelta interpretativa del giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo se vi è manifesto travisamento o illogicità.
  • L'assenza di sequestro immediato del dispositivo che ha registrato la conversazione e la tardiva messa a disposizione della traccia fonica non determinano automaticamente l'illegittimità della valutazione cautelare, salvo dimostrare pregiudizio rilevante per l'esercizio della difesa.
  • Per reati di particolare gravità sussiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; spetta al difensore dimostrare in concreto che misure meno afflittive sarebbero sufficienti a contenere il rischio.
  • Le contestazioni fonetiche o dialettali nella trascrizione possono essere rilevanti, ma la loro mera esistenza non è sufficiente a ribaltare la valutazione del giudice di merito se quest'ultima è coerente e non manifestamente illogica.

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