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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10803/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 612 c.p. (atti persecutori), relativo a fatti del 18/12/2012, contestando in particolare la valutazione della attendibilità della persona offesa Roberto Martigoni e delle dichiarazioni corroboranti rese dalle figlie, chiedendo una più approfondita disamina critica di tali elementi probatori.

La decisione

La Corte ha rilevato la non manifesta infondatezza dei motivi ma, comunque, ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione applicando gli artt. 157 e 161 c.p.; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Il ricorso è stato invece rigettato quanto agli effetti civili, non essendo stati forniti elementi sufficienti per contrastare la valutazione della valenza minacciosa delle espressioni contestate. Decisione resa il 19/11/2021.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Individua il reato di atti persecutori (stalking), ossia la fattispecie contestata: la sentenza ha confermato l'esistenza del reato in primo grado ma la decisione finale è stata annullata per prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha calcolato il decorso del termine prescrizionale a partire dalla data del fatto, come previsto da questa disposizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma sulle modalità di computo dei termini di prescrizione; applicata congiuntamente all'art. 157 per stabilire che è decorso il tempo massimo (periodo ordinario massimo di sette anni e sei mesi) e quindi il reato è estinto.

Massime di principio

  • La prescrizione può determinare l'annullamento della sentenza agli effetti penali anche quando permangono dubbi sulla valutazione probatoria: se il termine prescrizionale è decorso, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.
  • Nel ricorso contro una condanna per reati come gli atti persecutori, le censure sulla credibilità della persona offesa richiedono elementi specifici e concreti atti a disarticolare la motivazione del primo grado; contestazioni generiche o non corredate da prove non sono sufficienti.
  • L'annullamento per prescrizione non comporta necessariamente l'annullamento degli effetti civili collegati: la parte che impugna deve fornire elementi idonei a contrastare le valutazioni sulla responsabilità civile o sulla valenza minatoria delle condotte.
  • Per la difesa è cruciale tempestivamente produrre elementi che interrompano o sospendano i termini prescrizionali o che mettano in crisi la motivazione di fatto (es. prove documentali, testimoni) per evitare che la vicenda si estingua senza essere definitivamente valutata nel merito.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione va sempre considerato il corretto calcolo dei termini di prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.), atteso che un errore procedurale o la sola discussione sulla prova non impediscono la declaratoria di estinzione del reato se il termine è spirato.

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