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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14078/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. basata su "prova nuova": dichiarazioni rese ex art. 391-bis c.p.p. dal coimputato Migliaccio Luca, che ha riferito di non aver mai conosciuto i Carratta prima della presentazione delle pratiche urbanistiche e di non essere stato interrogato nel processo. Il ricorrente sostiene che tali dichiarazioni escludono l'elemento soggettivo del reato (dolo) e dunque sono idonee a mettere in discussione la sentenza irrevocabile di condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando l'ordinanza della Corte di Appello di Potenza che aveva già dichiarato inammissibile l'istanza di revisione. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del coimputato fossero generiche, già astrattamente valutate e insufficienti a costituire una "prova nuova" idonea ictu oculi a demolire il giudicato. Confermata la condanna del ricorrente al pagamento di somme (compresa la somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende disposta dalla Corte territoriale) e alle spese del procedimento

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Fondamento della domanda di revisione per "prova nuova": richiede elementi nuovi ed estranei al giudicato che, se veri, possano portare al proscioglimento del condannato.

  • art. 391-bis c.p.p.

    Regola l'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato; nel contesto della revisione, le dichiarazioni di un coimputato non costituiscono automaticamente prova nuova rilevante salvo se supportate da altri elementi che ne confermano l'attendibilità.

  • art. 634 c.p.p.

    Disciplina la fase di esame preliminare dell'istanza di revisione; il giudice può dichiarare manifestamente infondata e quindi inammissibile la richiesta quando i nuovi elementi risultino evidentemente incapaci di demolire il giudicato, con una valutazione sommaria ma non approfondita del merito.

  • art. 127 c.p.p.

    Citato rispetto alle forme del procedimento e al contraddittorio: la decisione di ammissibilità deve evitare di anticipare il giudizio di merito e, se si procede al merito, assicurare il contraddittorio.

  • artt. 529, 530, 531 c.p.p.

    Norme sul proscioglimento; la revisione può condurre al proscioglimento se i nuovi elementi, una volta valutati unitamente al resto delle prove, dimostrano l'innocenza o l'insussistenza del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità della impugnazione e regole sulle spese quando non sussistono giustificazioni per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • La "prova nuova" ai fini della revisione deve essere reale, estranea al giudicato e tali da apparire, anche con un esame sommario, idonea a mettere in crisi il quadro probatorio già consolidato; non è sufficiente una diversa valutazione di prove già note.
  • Le dichiarazioni rilasciate da coimputati o testimoni dopo il giudicato non costituiscono automaticamente prova nuova: occorrono elementi di riscontro o indizi che ne confermino l'attendibilità e la falsità delle dichiarazioni su cui il giudicato si fonda.
  • Il giudice dell'ammissibilità può operare una valutazione ictu oculi sulla idoneità dei nova a demolire il giudicato, ma deve astenersi dall'effettuare un esame di merito approfondito o anticipare il giudizio sostanziale; se la questione richiede contraddittorio, va disposta la fase rescissoria.
  • Se il nuovo elemento mira a incidere sull'elemento soggettivo del reato (es. dolo), il ricorrente deve dimostrare concretamente come tale elemento nuovo produca, se accolto, un ragionevole dubbio tale da portare al proscioglimento.
  • Richieste di revisione manifestamente infondate possono comportare condanne al pagamento di somme (Cassa delle ammende) e delle spese processuali; quindi valutare con attenzione la qualità e i riscontri probatori delle dichiarazioni prodotte prima di proporre l'istanza.

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