Cassazione Penale, Ordinanza n. 06655/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale, con pena di quattro anni, sei mesi di reclusione. Il primo motivo deduceva nullità per omessa discovery di tutti gli atti di indagine nell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., assumendo che il mancato deposito di alcuni atti rendesse invalida la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio. Il secondo motivo lamentava l'inutilizzabilità della deposizione di una teste, ma il ricorrente aveva riportato solo singoli stralci della deposizione senza produrre integralmente i verbali o trascriverli integralmente, con conseguente aspecificità del motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che l'omesso deposito di atti di indagine contestualmente all'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non determina nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio, ma al più inutilizzabilità degli atti non depositati; nel caso esaminato, inoltre, l'attività integrativa di indagine ex art. 430, comma 2, c.p.p. era stata depositata e resa immediatamente disponibile agli indagati, sicché non vi era violazione del diritto di difesa. Ha poi ritenuto il secondo motivo inammissibile per aspecificità, perché il ricorso non conteneva la produzione integrale dei verbali della teste né la loro trascrizione completa, come richiesto per censurare la motivazione sulla valutazione di una dichiarazione testimoniale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
Il mancato deposito di tutti gli atti di indagine con l'avviso di conclusione non comporta nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio, ma può determinare soltanto l'inutilizzabilità degli atti non depositati.
attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma 2, cod. proc. pen.
Se l'attività integrativa di indagine è svolta prima del decreto che dispone il giudizio e la relativa documentazione è depositata e subito messa a disposizione dell'indagato, non si verifica violazione del diritto di difesa.
È richiamato implicitamente il controllo di legittimità sul vizio di motivazione e sull'ammissibilità del motivo, poiché la censura sulla valutazione della testimonianza è stata dichiarata aspecifica per mancata produzione integrale degli atti.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'omesso deposito di alcuni atti di indagine insieme all'avviso di conclusione delle indagini preliminari non determina, di per sé, nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio; il rimedio è, al più, l'inutilizzabilità degli atti non depositati.
- Non sussiste lesione del diritto di difesa quando la documentazione relativa ad attività integrativa di indagine sia depositata e immediatamente disponibile all'indagato prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio.
- Nel ricorso per cassazione che censuri la valutazione di una testimonianza, il ricorrente deve produrre integralmente i verbali o trascriverne integralmente il contenuto rilevante; la trascrizione parziale di soli stralci rende il motivo aspecifico e inammissibile.
- La deduzione di inutilizzabilità di una prova testimoniale deve essere sorretta da una compiuta ricostruzione del contenuto della deposizione, altrimenti la Corte non può verificare la corrispondenza tra la doglianza e l'atto processuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06580/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06584/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06585/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06586/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06587/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06588/2026 del 18/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →