Cassazione Penale, Sentenza n. 12393/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione dell'art. 526, comma 1-bis, c.p.p. per l'utilizzo in sede processuale della denuncia-querela del presunto offeso irreperibile (rilevando che il denunciante non fu escusso nel contraddittorio delle parti) e, subordinatamente, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza del reato presupposto (appropriazione indebita) necessario per configurare la ricettazione contestata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'acquisizione, mediante lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p., della denuncia-querela perché nei procedimenti di merito risultano documentate ricerche esaustive ai sensi dell'art. 159 c.p.p. che hanno accertato l'irreperibilità del denunciante senza evidenza che tale irreperibilità fosse volontaria o strumentale per sottrarsi all'esame. Pertanto non opera il divieto previsto dall'art. 526, comma 1-bis, c.p.p. La Corte ha altresì ritenuto adeguata la motivazione circa la sussistenza del reato presupposto (lamentele nella querela che descrivevano il rapporto di leasing e la consegna in prestito del veicolo a terzi non restituitolo), idonea a dimostrare la provenienza del veicolo da appropriazione indebita. Conseguentemente la condanna di primo grado confermata in appello è stata lasciata intatta e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese ed al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
"la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da che, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore"
Il divieto opera solo se si prova che il teste è volontariamente e strumentalmente sottratto all'esame; la mera irreperibilità non è sufficiente per escludere le dichiarazioni acquisite.
Consente l'acquisizione mediante lettura di atti o dichiarazioni quando non è possibile assumere la testimonianza in contraddittorio; utilizzabile se l'impossibilità è sopravvenuta e imprevedibile e sono state effettuate ricerche adeguate.
Impone al giudice di attivare ricerche e verifiche per rintracciare il teste irreperibile; la Corte ha ritenuto che siano state eseguite le ricerche dovute (anagrafe, domicilio, amministrazione penitenziaria, ambasciata).
art. 606, comma 1, lett. c ed e), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di norme processuali e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione).
Prevede la condanna alle spese processuali per il grado di giudizio e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata alla ricorrente.
Massime di principio
- La mera irreperibilità di un teste non comporta automaticamente l'esclusione delle sue dichiarazioni: va provata la volontà del teste di sottrarsi all'esame per applicare l'art. 526, comma 1-bis.
- L'acquisizione mediante lettura di una denuncia/querela è ammissibile se l'impossibilità di escussione è sopravvenuta e imprevedibile e sono state eseguite ricerche diligenti (art. 159 c.p.p.); il giudice deve motivare le ricerche effettuate.
- Per contestare l'utilizzabilità di una dichiarazione scritta per violazione del contraddittorio, la difesa deve dimostrare non solo l'irreperibilità ma anche la strumentalità o la volontarietà dell'allontanamento del teste.
- Una denuncia-querela sufficientemente dettagliata può essere idonea a provare la provenienza illecita di un bene (reato presupposto) se descrive in modo preciso la dinamica e i soggetti coinvolti; in assenza di ulteriori elementi la contestazione può tuttavia essere criticata sollevando alternative ragionevoli (es. riconquista del bene da parte del denunciante).
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe documentare e contestare l'esattezza e l'esaustività delle ricerche operate per rintracciare il teste, proporre mezzi probatori alternativi o chiedere l'assunzione di prove per dimostrare il recupero del bene da parte del denunciante.
- Se si contesta la sussistenza del reato presupposto (es. appropriazione indebita), è strategico verificare e contestare la coerenza e precisione degli elementi narrati nella querela e sollecitare prova diretta o indiziaria supplementare sulla provenienza del bene.
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