Cassazione Civile, Ordinanza n. 23039/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice contabile)
La controversia
Un ex dipendente comunale, cessato dal servizio nel 2011/2012, ha chiesto la riliquidazione della pensione e la rideterminazione del trattamento di fine servizio, sostenendo che, nel calcolo della retribuzione pensionabile utile per la "Quota A" e per il t.f.s., dovessero essere considerati anche emolumenti percepiti dopo la cessazione del rapporto, ma riferibili all'ultimo anno di servizio: somme corrisposte nel 2013 per incarico ad interim e nel 2014 per retribuzione di risultato, già riconosciute in sede monitoria nei confronti del datore di lavoro. Il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti; la Corte dei conti ha poi dichiarato la propria giurisdizione sulla pensione, ma ha sollevato d'ufficio conflitto negativo limitatamente alla domanda sul t.f.s., ritenendola devoluta al giudice ordinario. Il quesito posto alla Cassazione riguardava quindi la ripartizione di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario per la domanda concernente la corretta individuazione degli elementi di computo del trattamento di fine servizio.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto affermando la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sulla domanda di rideterminazione del t.f.s. Ha quindi cassato la sentenza declinatoria del Tribunale di Foggia e rimesso le parti dinanzi a quel giudice anche per le spese. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa in questa fase perché il conflitto era stato sollevato d'ufficio.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, d.lgs. 174/2016 (Codice della giustizia contabile)
con provvedimento assunto a seguito di riserva in prima udienza
il conflitto negativo di giurisdizione è ammissibile se sollevato tempestivamente dal giudice contabile a seguito di riserva assunta in prima udienza.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte
le controversie sul t.f.s., anche quando richiedono di valutare atti presupposti o elementi retributivi utili al calcolo, spettano al giudice ordinario.
art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001
rapporto di lavoro cessato nel 2012 - dopo la data del 1° luglio 1998
per i rapporti di pubblico impiego cessati dopo il 1° luglio 1998 la giurisdizione sulle controversie di lavoro è del giudice ordinario.
artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214
ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato
la giurisdizione contabile riguarda le controversie aventi ad oggetto l'an o il quantum della pensione, non le controversie sul trattamento di fine servizio.
Massime di principio
- Le controversie relative al trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il thema decidendum concerne la ricostruzione della base retributiva utile al calcolo.
- La giurisdizione del giudice contabile resta limitata alle controversie che investono direttamente l'an o il quantum del trattamento pensionistico; non si estende, per mera connessione di effetti, alle questioni sul t.f.s.
- Quando la domanda riguarda la corretta individuazione degli elementi di computo di un'indennità di fine rapporto, il giudice ordinario può esaminare incidentalmente atti amministrativi presupposti e disapplicarli se illegittimi.
- La circostanza che una stessa questione retributiva produca riflessi sia sulla pensione sia sul t.f.s. non concentra la giurisdizione in un unico giudice: ciascuna domanda segue il proprio titolo di tutela e il proprio riparto di giurisdizione.
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