Cassazione Penale, Sentenza n. 14969/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla determinazione della pena: l'imputato contestava che la Corte d'appello, nel ricalcolare gli aumenti per continuazione dopo che era stata esclusa la recidiva, avesse comunque computato aumenti riferiti a tentativi di estorsione non contestati nei suoi confronti (in particolare in danno di Vincenzo Fortarezza e Michele Campanaro), violando norme processuali e la corretta individuazione della pena base.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse computato aumenti per reati non contestati (quelli in danno di Fortarezza e Campanaro). Ha annullato senza rinvio la parte del provvedimento relativa al trattamento sanzionatorio ed ha rideterminato la pena finale in anni 2 e mesi 10 di reclusione e Euro 700 di multa, eliminando l'aumento complessivo illegittimo (mesI 6 e Euro 150, ridotti per il rito a mesi 4 ed Euro 100).
Norme richiamate
La fattispecie di tentata estorsione è stata qualificata come aggravata in relazione all'aggravante di tipo mafioso; la qualificazione ha inciso sulla determinazione della pena per l'episodio più grave.
Richiamato dal ricorrente in rapporto alla valutazione delle circostanze attenuanti e alla scelta della pena base: la discussione verteva su come la perdita della recidiva incidesse sulla individuazione della pena di riferimento.
Norma richiamata nella controversia sulla scelta della pena base (comma primo vs comma secondo) in relazione all'applicazione degli aumenti; la censura sosteneva che, a seguito della rimozione della recidiva, andasse adottata diversa base di riferimento.
Il ricorrente ha sostenuto che l'esclusione della recidiva eliminava l'obbligo di applicare la regola prevista dall'ultimo comma dell'art. 81, permettendo una minore severità nel cumulo/continuazione; la Corte ha affrontato la corretta modulazione degli aumenti alla luce di ciò.
Richiamate come norme processuali a presidio del rispetto del principio di legalità dell'imputazione e del divieto di sanzionare fatti non contestati: il ricorrente denunciava violazione per l'applicazione di aumenti riferiti a fatti non imputati; la Corte ha ritenuto fondata la censura in tal senso.
Norma richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; la PG aveva espresso parere favorevole all'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena.
art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.
Consentito alla Corte di Cassazione di procedere direttamente all'eliminazione degli aumenti illegittimi e alla rideterminazione della pena senza rinvio, avendo la fattispecie e i criteri di giudizio già sufficientemente delineati.
Massime di principio
- Non è ammesso aumentare la pena per fatti o vittime non espressamente contestati nell'imputazione; tali aumenti devono essere eliminati e, se possibile, la pena può essere rideterminata dalla Corte di legittimità.
- La rimozione di una aggravante personale (es. recidiva) può incidere sulla scelta della pena base e sull'applicazione delle regole di cumulo/continuazione; la corte di merito deve ricalcolare la sanzione con motivazione congrua.
- Se il giudice d'appello, in sede di rinvio, modifica il trattamento sanzionatorio basandosi su elementi non corrispondenti all'imputazione, la cassazione può intervenire per annullare e rettificare la determinazione della pena.
- Quando il quadro probatorio e i criteri per la determinazione della pena sono già definiti e l'errore è limitato alla quantificazione, la Corte di Cassazione può avvalersi dell'art. 620 c.p.p. per rideterminare la pena senza ulteriore rinvio.
- È essenziale che l'imputazione descriva con chiarezza i destinatari della condotta delittuosa; ambiguità sulle vittime o sui fatti può pregiudicare l'applicabilità di aggravanti o aumenti per continuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14895/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14896/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14897/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14898/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14899/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14903/2024 del 11/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →