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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20980/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) relativa al rinvenimento e messa in commercio di 66 capi di abbigliamento contraffatti. Khadim Gueye ha dedotto la violazione degli artt. 131‑bis e 133 c.p. chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, alternativamente, la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e 56‑quater della l. 689/1981; ha censurato anche vizi di motivazione. Aliou Gueye ha proposto motivi sovrapponibili (tenuità del fatto e richiesta di pene sostitutive) e, inoltre, ha dedotto nullità per la mancata formulazione delle conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale (art. 23‑bis d.l. 137/2020). La difesa ha inoltre prodotto conclusioni scritte tardive rispetto al termine previsto per il procedimento cartolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come complessivamente infondati. Ha escluso l'interesse attuale di Aliou a censurare la mancata formulazione delle conclusioni del Procuratore generale, richiamando il prevalente orientamento secondo cui tale omissione costituisce una nullità a regime intermedio che può essere fatta valere solo dall'organo della pubblica accusa salvo specifico interesse della difesa, e comunque non è provato un pregiudizio concreto. Le conclusioni difensive trasmesse dopo il termine previsto sono state ritenute inammissibili e non esaminate. Quanto alla particolare tenuità (art. 131‑bis), è stato confermato il diniego per Khadim in ragione dei due precedenti specifici che evidenziano carattere abituale della condotta; per Aliou, pur avendo un solo precedente, la Corte di merito ha valutato negativamente la rilevanza della quantità e del valore commerciale dei beni contraffatti, nonché il danno per i titolari dei marchi, motivando adeguatamente il rifiuto della causa di non punibilità. Sulla richiesta di pene sostitutive, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la valutazione negativa del giudice di merito: sono stati richiamati precedenti per reati analoghi, la mancanza di attività lavorativa lecita e l'assenza di fissa dimora, elementi che giustificano il convincimento sulla inidoneità delle misure sostitutive a prevenire la reiterazione del reato. I fatti di merito e la valutazione prognostica della pericolosità/recidiva sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice applicata per la ricettazione dei beni contraffatti; la condanna dei ricorrenti è stata confermata per i fatti accertati.

  • art. 131-bis c.p.

    "quando […] l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede entrambi i presupposti (tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento). È esclusa se emerge anche un solo elemento significativo in senso negativo (es. precedenti specifici o elevata quantità/valore dei beni).

  • art. 133 c.p.

    "precedenti penali e giudiziari e, in genere, [la]condotta e [la]vita del reo, antecedenti al reato"

    Criterio di valutazione della personalità del reo e della misura della pena; i precedenti e le condizioni di vita sono rilevanti anche per la valutazione prognostica sulla recidiva e sull'idoneità delle misure sostitutive.

  • artt. 53 e 56-quater l. 24 novembre 1981, n. 689

    Previsione delle misure sostitutive della pena detentiva e della conversione in pena pecuniaria; la Corte ha ricordato che la nuova disciplina consente un ampio intervallo di conversione giornaliera ma impone al giudice di motivare la ragione per cui la pena sostitutiva sarebbe inidonea a fini rieducativi e di prevenzione.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma rilevata dalla difesa per la mancata formulazione delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte ha ritenuto che la mancata formulazione non produce automaticamente un vizio reclamabile dalla difesa senza specifico interesse concreto.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma che disciplina la trattazione scritta (procedimento camerale cartolare): il termine per la trasmissione delle conclusioni difensive è perentorio e la tardività può escluderne l'esame.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla tipologia di nullità; la giurisprudenza considera l'omissione delle conclusioni del pubblico ministero come nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. b).

  • art. 182 c.p.p.

    Secondo la giurisprudenza citata, le nullità a regime intermedio non sono rilevabili da parte che non abbia interesse all'osservanza della disposizione violata; perciò la difesa non può eccepire l'omissione del pubblico ministero salvo concreto interesse.

  • art. 58 e art. 59 l. n. 689/1981 e art. 71 comma 1 lett. f) d.lgs. 150/2022

    Norme richiamate nella disamina sulle misure sostitutive: la disciplina novellata richiede al giudice una valutazione prognostica e la motivazione sulla idoneità o meno delle misure sostitutive, tenendo conto anche delle condizioni soggettive previste dall'art. 59.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In procedimento camerale cartolare l'omessa formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero è generalmente qualificata come nullità a regime intermedio: può essere fatta valere soprattutto dall'organo della pubblica accusa e non automaticamente dalla difesa salvo che questa dimostri un interesse specifico e concreto.
  • Le conclusioni difensive presentate oltre i termini previsti dall'art. 611 c.p.p. per il procedimento cartolare sono normalmente inammissibili e non vengono esaminate.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131‑bis richiede una valutazione complessiva: la presenza di precedenti specifici per reati della stessa indole o la rilevante quantità/valore dei beni rende difficilmente conciliabile il riconoscimento della tenuità.
  • La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o altre misure sostitutive è rimessa al potere discrezionale del giudice che deve però motivare, in chiave prognostica, perché tali misure sarebbero inidonee a fini rieducativi e di prevenzione; fattori negativi rilevanti includono la recidiva, l'assenza di lavoro lecito e la mancanza di fissa dimora.
  • Anche se la normativa sulle conversioni pecuniarie consente adeguamenti alle condizioni economiche dell'imputato, ciò non impone automaticamente la sostituzione della detenzione: il giudice può respingere la richiesta se adeguatamente motivato sul rischio di reiterazione del reato.
  • La Corte di Cassazione non riconsidera i fatti e la valutazione di merito se la motivazione della corte di appello è congrua; in sede di legittimità è sindacabile principalmente la corretta applicazione del diritto e la sufficienza della motivazione.

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