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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36084/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e anche quella di primo grado, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi e provveda anche sulle spese dell'intero giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2002, con richiesta di maggiori tributi, interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR, su appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e confermato la legittimità dell'atto. In cassazione la società proponeva un solo motivo; dalla ricostruzione della Corte emerge però una questione preliminare e assorbente: al momento della notifica dell'avviso la contribuente aveva in realtà la veste di s.n.c., e i soci della società di persone, destinatari dell'accertamento anche per i redditi imputati per trasparenza, non erano stati chiamati nei giudizi di merito. La Corte rileva d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario e la conseguente nullità dell'intero processo per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    integrazione del contraddittorio

    Nei giudizi relativi ad accertamenti unitari su società di persone e soci, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari; la sua omissione comporta nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • IRAP

    La Corte ribadisce che l'IRAP, nel caso trattato, è imputata per trasparenza ai singoli soci, con conseguente necessità del simultaneus processus.

  • IVA

    Pur non essendo in astratto materia che impone litisconsorzio tra società e soci, quando l'Ufficio procede con un unico atto a contestazioni anche IRAP fondate su elementi comuni, anche la ripresa IVA resta attratta nel vincolo del giudizio inscindibile.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento riguarda una società di persone e i redditi imputati per trasparenza ai soci, tra società e soci sussiste litisconsorzio necessario originario nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.
  • Se il giudizio è stato instaurato solo nei confronti della società e non anche dei soci necessari, il giudice deve rilevare d'ufficio la nullità del processo e ordinare l'integrazione del contraddittorio; in difetto, la sentenza è nulla.
  • La nullità per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari travolge l'intero giudizio di merito e si estende alle sentenze di primo e di secondo grado.
  • La presenza di contestazioni unitariamente formulate dall'Ufficio su più imposte, fondate su elementi comuni, può rendere inscindibile la posizione processuale anche rispetto alle riprese fiscali che, singolarmente considerate, non sarebbero soggette a litisconsorzio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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