Cassazione Penale, Ordinanza n. 00583/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a un'ipotesi di ricettazione. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p., sostenendo che la valutazione probatoria operata dal giudice di merito fosse errata; con il secondo motivo contestava il mancato accoglimento della richiesta di riqualificazione del fatto da ricettazione a furto. La Corte osserva inoltre che la memoria difensiva depositata era tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Ha poi ritenuto il secondo motivo non specifico, perché sostanzialmente reiterativo delle censure già formulate in appello e già confutate dalla Corte territoriale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentito ottenere una rilettura del compendio probatorio in chiave alternativa a quella del giudice di merito.
Richiamato dalla difesa in relazione alla prova testimoniale; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la considera una richiesta di diversa valutazione dei fatti non deducibile in sede di legittimità.
Norma implicitamente presupposta dal sindacato di legittimità: i motivi che mirano a una rivalutazione del fatto o che riproducono censure già disattese in appello sono inammissibili.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- La censura che si limita a contrapporre alla motivazione impugnata una lettura alternativa delle prove è inammissibile, perché esula dal sindacato della Corte di cassazione.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
- La deduzione di violazioni delle norme sulla valutazione della prova non è sufficiente se, in sostanza, mira solo a ottenere un riesame del merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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