Cassazione Penale, Sentenza n. 1764/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Procedimento per furto di energia elettrica commesso il 23.3.2011, aggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 7 c.p. e con la contestazione della recidiva ex art. 99 c.p. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione ritenendo ultimo atto interruttivo il decreto di citazione a giudizio del 4.4.2018. La Procura Generale ha impugnato sostenendo errata applicazione degli artt. 99, 157 e 161 c.p.: le aggravanti ad effetto speciale elevano il massimo edittale a 10 anni (termini di prescrizione di conseguenza), la recidiva aumenta la pena fino alla metà e slitta il termine di prescrizione, e l'atto interruttivo del 2018 è intervenuto prima della scadenza del termine base, per cui alla data dell'udienza (5.10.2020) il reato non era prescritto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (deciso il 4.10.2021). Ha rilevato che, con le aggravanti ad effetto speciale contestate, il termine base di prescrizione era di dieci anni (scadenza 23.3.2021) e che la recidiva e l'atto interruttivo del 2018 posticipavano ulteriormente la scadenza; pertanto il reato non era prescritto né al momento della pronuncia né oggi. Ha trasmesso gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il prosieguo del giudizio. Ha inoltre osservato che in sede di Cassazione non si possono concedere attenuanti generiche, trattandosi di valutazione di merito.
Norme richiamate
"Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549"
Le aggravanti contestate sono ad effetto speciale e pertanto il massimo edittale da considerare ai fini della prescrizione sale a 10 anni; tale incremento del massimo influisce sul termine di prescrizione.
La recidiva prevista dall'art. 99, comma 2, consente un aumento della pena fino alla metá, con conseguente slittamento in avanti del termine di prescrizione.
Norma richiamata in relazione al computo e ai termini della prescrizione; utilizzata per il corretto calcolo del termine base di prescrizione in presenza di aggravanti.
Richiamata con riferimento agli effetti degli atti interruttivi/sospensivi sul termine di prescrizione; il decreto di citazione a giudizio del 2018 ha interrotto/pendolato il decorso, spostando la scadenza.
Massime di principio
- Le aggravanti ad effetto speciale vanno computate per determinare il massimale della pena e, di conseguenza, il termine di prescrizione.
- La recidiva (art. 99 c.p.) che aumenta la pena fino alla metá comporta anche un allungamento del termine di prescrizione.
- Un atto interruttivo valido (es. decreto di citazione a giudizio) compiuto prima della scadenza del termine base sospende/riavvia il decorso della prescrizione e ne posticipa la scadenza.
- In sede di Cassazione non si possono decidere questioni di merito quali la concessione delle attenuanti generiche; tali valutazioni rimangono al giudice del merito.
- Se il giudice di merito dichiara la prescrizione sulla base di un errato calcolo del termine (per non aver computato aggravanti ad effetto speciale o aumenti per recidiva o per non aver considerato atti interruttivi), la sentenza di proscioglimento per prescrizione può essere annullata e gli atti rimessi al giudice di merito per il prosieguo.
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