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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11064/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato, ammettendolo invece alla sola misura di semilibertà. Il ricorrente deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: sostiene che i fatti siano nati da legittima difesa e che le misure attenuanti del percorso trattamentale (permessi premio, lavoro all'esterno, contesto familiare) rendessero già attivo un reinserimento sociale idoneo all'affidamento in prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la concessione delle misure alternative è rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza, che può privilegiare misure più contenitive in presenza di reati gravi e profili di pericolosità persistente, nonostante esiti positivi del trattamento rieducativo. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi)

    Affermato il principio che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare meritevolezza e idoneità della misura a facilitare il reinserimento sociale.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu)

    Il giudice deve considerare le relazioni degli organi di osservazione ma non è vincolato da esse; deve valutare la personalità e la condotta del condannato parametrandole alla finalità rieducativa e ai profili di persistenza della pericolosità.

Massime di principio

  • La concessione delle misure alternative (es. affidamento in prova) è una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza: decisioni motivate e prudenziali non sono facilmente sindacabili dalla Cassazione salvo vizio manifesto di motivazione.
  • Risultati positivi del trattamento rieducativo (permessi premio, lavoro esterno, contesto familiare) sono elementi favorevoli ma non vincolanti: la gravità del reato e la valutazione della pericolosità possono giustificare misure più restrittive o la gradualità nell'accesso alle misure alternative.
  • La progressività trattamentale è un criterio orientativo: il giudice può ritenere più idonea, allo stato, una misura alternativa meno aperta se ciò è ritenuto più sicuro per il processo di reinserimento.
  • Le contestazioni sulla ricostruzione fattuale già acclarata in sede di cognizione (ad es. rifiuto della legittima difesa) hanno limitata efficacia in sede di legittimità se non emergono errori di diritto o vizi di motivazione rilevanti.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, secondo quanto previsto dall'ordinamento (art. 616 c.p.p.).

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