Cassazione Penale, Sentenza n. 33455/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (1 anno e 4 mesi di reclusione e €1.160,00 di multa) per ricettazione di una carta di debito e per il suo indebito utilizzo in 15 transazioni tra il 26/12/2019 e il 16/01/2020. Deduceva: (1) nullità per mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero ai sensi dell'art. 23‑bis d.l. n.137/2020 (violazione del diritto di difesa), eccezione sollevata in udienza in camera di consiglio; (2) illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. con riguardo agli episodi del 26 e 27 dicembre 2019, lamentando che non vi fossero prove certe del possesso e utilizzo della carta in quelle date e che la Corte avesse ingiustificatamente imputato all'imputato l'onere di dimostrare di avere ricevuto la tessera dopo tali date.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata comunicazione telematica poiché, pur riconoscendo che la violazione dell'art. 23‑bis genera una nullità a regime intermedio, tale nullità rileva soltanto se l'omessa comunicazione abbia determinato un pregiudizio specifico, concreto e attuale della difesa. Nel caso di specie le conclusioni del Procuratore generale erano una mera richiesta di conferma della sentenza impugnata, priva di argomentazioni nuove: l'assenza di tale comunicazione non ha quindi cagionato un pregiudizio dimostrato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello (confermata dal Tribunale) che ha valorizzato la disponibilità da parte dell'imputato della carta, la sua provenienza furtiva, i dati identificativi sulla tessera e l'assenza di qualsiasi giustificazione o allegazione da parte dell'imputato circa la data di acquisizione e il dante causa; da ciò la Corte ha ritenuto corretta l'inferenza sul possesso nelle date contestate. Per tali ragioni il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23‑bis del decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Imposizione della comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio cartolare: la sua violazione determina nullità a regime intermedio, rilevabile solo se la difesa dimostra un pregiudizio specifico, concreto e attuale (ossia di essere stata 'costretta' a concludere 'al buio' sulle argomentazioni del P.G.).
Norma processuale richiamata nell'ambito delle norme sul rito abbreviato e sulla fase procedurale; citata in riferimento alla normativa emergenziale e alle regole procedurali del giudizio.
Richiamata fra le norme processuali applicabili al procedimento; correlata alle formalità del giudizio e alle relative impugnazioni.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione agli adempimenti e alle comunicazioni nel procedimento di appello in forma scritta/cartolare.
Norma sulla nullità processuali; richiamata nella deduzione di nullità formulata dal ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Previsioni sulle censure ammissibili per cassazione: inosservanza di norme di diritto/processuali (lett. c) e motivazione insufficiente/illogica (lett. e)).
Principi sulla valutazione della prova: il ricorrente invocava violazione di tale norma lamentando che non vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi (possesso della carta di provenienza furtiva, dati identificativi, ripetuti utilizzi e mancata allegazione dell'imputato circa l'acquisizione), l'affermazione di responsabilità non fosse irragionevole.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La omissione della comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero ai sensi dell'art. 23‑bis configura una nullità a regime intermedio, ma per ottenere l'annullamento è necessario che la difesa provi un pregiudizio concreto, attuale e verificabile derivante dall'omissione; la mera mancata comunicazione non è di per sé sufficiente.
- La valutazione dell'esistenza di un pregiudizio per la difesa si concentra non sul dato formale dell'omissione, ma sull'effettiva incidenza dell'atto non comunicato: se le conclusioni del P.G. non contengono nuove argomentazioni o rilievi suscettibili di pregiudicare la difesa, l'omessa comunicazione può essere irrilevante.
- Sullo stato della prova, il possesso di un bene proveniente da furto e il suo reiterato utilizzo possono legittimamente portare il giudice a ritenere la disponibilità del bene anche in date pregresse, salvo che l'imputato non alleghi circostanze specifiche (es. di aver ricevuto la tessera solo dopo quelle date) idonee a spiegare e ricordare l'acquisizione.
- L'onere di allegazione può gravare sulla difesa quando l'accertamento giudiziale si fonda su fatti materiali e su presunzioni logiche: se il giudice fonda la condanna su un insieme fattuale coerente, la difesa deve proporre elementi contrari concreti per disinnescare l'inferenza.
- Le inferenze tratte dal giudice devono comunque rispettare i canoni della logica e del principio degli indizi 'gravi, precisi e concordanti'; in assenza di tali requisiti la decisione può essere vulnerabile, ma quando tali requisiti risultano soddisfatti la condanna è legittima.
- In sede di cassazione è essenziale specificare e documentare il danno subito dalla parte per far valere vizi procedurali: censure generiche o astratte relative a presunte lesioni del diritto di difesa vengono generalmente rigettate.
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