Cassazione Penale, Sentenza n. 16255/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma da parte della Corte d'appello di Milano della condanna pronunciata dal Tribunale di Lecco per reati di bancarotta: bancarotta preferenziale (riqualificata dall'originaria contestazione di bancarotta distrattiva) per aver percepito compensi per circa 845.000 euro quale amministratore e liquidatore in epoca anteriore al fallimento; e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto per non aver richiesto il fallimento nonostante il capitale negativo al 31/12/2011, aggravamento quantificato in quasi un milione di euro. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) violazione dell'art. 216 L.F. e vizio di motivazione, sostenendo che i compensi erano dovuti e che l'assoluzione dal reato fiscale (sub A) escludeva debiti verso l'Erario che avrebbero determinato il fallimento; (2) violazione dell'art. 217 L.F. e vizio di motivazione rispetto all'aggravamento del dissesto, sostenendo che il dissesto irreversibile si è manifestato solo dopo gli avvisi di accertamento e che non c'erano contestazioni dei fornitori; (3) errata negazione delle circostanze attenuanti generiche e irragionevolezza della pena, ai sensi degli artt. 62‑bis e 133 c.p., per la sostanziale incensuratezza, la mancanza di occultamento delle disponibilità e l'assenza di capacità economica per riparare il danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e confutate in sede di merito e che la richiesta di nuova valutazione dei fatti fosse inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le valutazioni della Corte d'appello: la sussistenza di artifici contabili (sovrastima delle rimanenze) utilizzati per coprire perdite; la presenza di crediti privilegiati insoddisfatti; la percezione reiterata di compensi dall'amministratore in consapevolezza dello stato di decozione della società; il ritardo nella richiesta di fallimento ha aggravato il dissesto. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte d'appello ha motivatamente escluso rilievo per la gravità delle condotte e l'assenza di ravvedimento e risarcimento. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 216 L.F.
Riferito alla disciplina della bancarotta preferenziale; la Corte territoriale ha valutato la rilevanza dei compensi percepiti dall'amministratore rispetto allo stato di decozione e alla lesione della par condicio creditorum, ritenendo integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
art. 217 L.F.
Riferito alla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto; la Corte ha ritenuto che il mancato tempestivo deposito dell'istanza di fallimento abbia aggravato la situazione economico‑finanziaria e che tale aggravamento possa consistere nel deterioramento complessivo della situazione dell'impresa, non solo nell'aumento di singole poste passive.
Norma sulle circostanze attenuanti speciali; la Corte d'appello ha esercitato il suo potere di valutazione e ha escluso le attenuanti generiche ritenendo prevalenti la gravità delle condotte e l'assenza di ravvedimento.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto congrua la pena applicata secondo il giudizio di merito sul bilanciamento degli elementi pertinenti.
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione; ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza citata
varie sentenze di Sezioni Unite e di Sezioni della Cassazione indicate in motivazione
Richiamo al principio per cui la Corte di Cassazione non può procedere a rivalutazione di merito dei fatti quando la motivazione del giudice di merito è logica e completa; e a orientamenti sulla nozione di aggravamento del dissesto e sul sindacato limitato sulle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette una nuova rilettura dei fatti di merito: le censure che sostanzialmente chiedono il riesame probatorio sono inammissibili se il giudice di merito ha dato motivazione logica e completa.
- Per la bancarotta preferenziale è decisiva la consapevolezza dello stato di insolvenza e la volontà di privilegiare il pagamento di alcuni soggetti (es. compensi dell'amministratore) a danno della par condicio creditorum; elementi contabili anomali (es. sovrastima delle rimanenze) possono indicare tale consapevolezza.
- L'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217 L.F. e correlati non si limita all'aumento di singole poste passive, ma richiede un deterioramento complessivo della situazione economico‑finanziaria determinato dall'omessa, tempestiva richiesta di fallimento.
- L'assoluzione per reati affini (es. reati fiscali) non esclude automaticamente altre responsabilità se il giudice di merito valuta distintamente le diverse condotte e le evidenze; bisogna contestare specificamente i nessi causali ritenuti dal giudice.
- La concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale concentrarsi su profili di diritto e di motivazione formale/giuridica (contraddizioni logiche, vizi di motivazione gravi), non su una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia, in caso di inammissibilità dovuta a profili di colpa, condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e Cassa delle Ammende); va valutata la fondatezza del ricorso prima del deposito.
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