Cassazione Penale, Sentenza n. 21937/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di riciclaggio a suo carico, confermando però le statuizioni civili e condannandola alle spese. Il difensore deduceva che il reato presupposto (furto) era stato attribuito a Polese Salvatore, il quale era stato definitivamente assolto con la formula "il fatto non sussiste", e che la Corte d'appello non poteva superare tale giudicato assolutorio sostenendo di disporre di materiale probatorio ulteriore. Si contestavano inoltre incongruenze nella ricostruzione temporale dei versamenti rispetto al furto (versamento del 2003 antecedente al furto del 2006) e l'illogicità della motivazione della Corte sull'episodio della denuncia tardiva, nonché l'omessa motivazione sull'elemento psicologico del reato di riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, se sussiste un giudicato assolutorio sul reato presupposto (nel caso, l'assoluzione di Polese per il furto), il reato di riciclaggio non può essere configurato in quanto il fatto presupposto è stato giudizialmente escluso. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata "perché il fatto non sussiste" e ha revocato le statuizioni civili precedentemente disposte.
Norme richiamate
le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto
La Corte interpreta la norma nel senso che l'applicabilità della fattispecie di riciclaggio comprende i casi in cui l'autore del delitto presupposto non sia punibile o imputabile, ma non include il caso in cui il reato presupposto sia stato definitivamente escluso da una sentenza di assoluzione; quindi il giudicato assolutorio impedisce la configurazione del riciclaggio.
Richiamata indirettamente: la disposizione sul riciclaggio e le sue modalità applicative trovano limite quando il reato presupposto sia stato escluso con giudicato assolutorio; il giudice del reato di riciclaggio può valutare incidentalmente la sussistenza del reato presupposto solo se questo non risulta definitivamente escluso.
Giurisprudenza (Sez.2, Sentenza n. 42052 del 19/06/2019)
Richiama il precedente secondo cui non è necessario che il delitto presupposto sia stato accertato con sentenza di condanna per procedere per riciclaggio, ma è indispensabile che il fatto non sia stato giudizialmente escluso nella sua materialità; un giudicato assolutorio preclude qualsiasi diversa valutazione incidentale in pejus.
Massime di principio
- Se esiste una sentenza definitiva di assoluzione sul reato presupposto, non può configurarsi il reato di riciclaggio rispetto allo stesso fatto; il giudicato assolutorio impedisce la nuova valutazione incidentale.
- Il giudice del reato di riciclaggio può valutare incidentalmente la sussistenza del reato presupposto solo se quest'ultimo non è stato definitivamente escluso da un giudicato.
- Le previsioni di cui all'art. 648 (e per rimando all'art. 648-bis) si applicano nei casi in cui l'autore del reato presupposto non sia imputabile o punibile, ma non quando il reato presupposto sia stato assolto con formula che esclude il fatto.
- Nelle valutazioni sulla riconducibilità di somme o operazioni bancarie al reato presupposto occorre verificare la congruenza temporale tra i versamenti e la commissione del reato: versamenti anteriori al fatto possono scuotere la riconducibilità.
- Il giudice deve motivare espressamente anche sull'elemento psicologico del reato di riciclaggio; l'omessa motivazione su questo profilo costituisce vizio rilevante.
- Quando la Cassazione accerta che il fatto non sussiste in relazione al reato presupposto, può annullare senza rinvio e revocare le statuizioni civili conseguenti.
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