Cassazione Penale, Ordinanza n. 03676/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato già condannato in primo grado dal G.U.P. del Tribunale e poi in appello dalla Corte di appello di Palermo, per un fatto commesso a Palermo tra agosto e settembre 2020, ritenuto integrare il reato di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 55, 56 e 56-bis della legge n. 689 del 1981, con riferimento al diniego di applicazione di una pena sostitutiva. Con memoria successiva il difensore ha anche chiesto la rimessione del ricorso ad altra Sezione, assumendo la non manifesta infondatezza delle doglianze. La Corte ha però rilevato che la censura non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la pena sostitutiva valorizzando la rimarcata propensione a delinquere dell'imputato; inoltre la richiesta difensiva di applicazione della pena sostitutiva era stata formulata in modo generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza d'appello in punto di diniego della pena sostitutiva e perché la richiesta difensiva era generica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019
norma incriminatrice sulla base della quale era stata affermata la responsabilità penale dell'imputato; il testo non specifica oltre il titolo del reato.
artt. 55, 56 e 56-bis l. n. 689 del 1981
richiamati dalla difesa per censurare il diniego di applicazione della pena sostitutiva; la Corte osserva che la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e che la richiesta era stata formulata genericamente.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una censura astratta o generica.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere specifica e supportata da deduzioni coerenti; una domanda generica non è idonea a scalfire il diniego motivato dal giudice di merito.
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice di merito espliciti ragioni ostative concrete, come la valutazione negativa della propensione a delinquere dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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