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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09897/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché reiterative di questioni già scrutinare nel merito, senza evidenziare vizi di legittimità effettivi. Per effetto dell'inammissibilità ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 14/03/2025. Dal testo emerge solo che la decisione impugnata aveva affrontato un tema relativo all'elemento soggettivo del reato e un profilo circostanziale; i motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello e già adeguatamente esaminate e disattese con argomentazioni corrette, pertinenti alle doglianze e coerenti con le risultanze acquisite. Non sono desumibili dal testo il fatto storico specifico né il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le condanne al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte e già esaminate congruamente dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
  • Il controllo della Corte di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito: è necessario individuare specifici vizi di legittimità, come illogicità manifesta o violazione di legge, e non una mera reiterazione delle doglianze.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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