Cassazione Penale, Ordinanza n. 09903/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti personalmente dagli imputati, privi di legittimazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la responsabilità penale di due imputati per i reati loro ascritti, aderendo a una proposta di pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione personalmente, con atto autenticato dal difensore. Il ricorso non veniva esaminato nel merito perché la Corte di cassazione rilevava che, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore abilitato e non può essere sottoscritto personalmente dall'imputato, neppure se la firma sia autenticata da un avvocato cassazionista.
Norme richiamate
Richiamato come base del concordato sulla pena recepito dalla Corte di appello.
Il ricorso per cassazione, nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non è proponibile personalmente dall'imputato; è richiesta la legittimazione del difensore.
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo la regola dell'inammissibilità del ricorso personale dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato, essendo necessario l'intervento del difensore legittimato ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
- L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un avvocato cassazionista non sana il difetto di legittimazione derivante dalla proposizione personale del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo diverse cause ostative ricavabili dal testo.
- Quando il ricorso è definito per inammissibilità per ragioni processuali, la Corte non esamina il merito della responsabilità o del trattamento sanzionatorio confermati in appello.
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