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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19275/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a un imputato per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè per l'omesso rilievo di eventuali cause di proscioglimento immediatamente evidenti nonostante la definizione concordata del giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo doglianze specifiche attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto a quanto concordato. Sono invece inammissibili censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    indica il reato sostanziale oggetto del giudizio, relativo alla disciplina penale in materia di stupefacenti.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    regola il concordato in appello; la Corte afferma che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis è limitato a specifici motivi e non consente censure estranee al numerus clausus delle doglianze ammissibili.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    la sua mancata applicazione non può essere dedotta con ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso secondo procedura de plano.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il criterio della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non ricorra assenza di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione al contenuto concordato.
  • Sono inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati o la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., poiché esulano dall'ambito dei motivi deducibili contro la sentenza resa a seguito di concordato.
  • I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili solo quando la sanzione risulti illegalmente determinata, ossia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non basta lamentare un diverso apprezzamento del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati tributariStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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