Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento concerneva un detenuto sottoposto a custodia cautelare in carcere che aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari per motivi di salute. Il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello contro il rigetto della richiesta, ritenendo che il quadro patologico, pur complesso, non integrasse una incompatibilità con il regime carcerario e che il soggetto fosse adeguatamente monitorato. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto quattro censure: 1) violazione degli artt. 125, 299 e 275, comma 4-bis, c.p.p. e vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto la compatibilità carceraria senza una verifica concreta delle effettive condizioni di accesso alle cure e senza valorizzare il mancato svolgimento di un intervento chirurgico necessario; 2) violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. e illogicità motivazionale per travisamento della perizia d'ufficio, che sarebbe stata letta in modo parziale come affermazione generale di compatibilità, senza confrontarsi con la complessità del quadro clinico e con le consulenze di parte; 3) ulteriore violazione dell'art. 125 e dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per omesso corretto esame delle osservazioni dei consulenti tecnici della difesa; 4) violazione dell'art. 32 Cost., dell'art. 3 CEDU e degli artt. 275 e 299 c.p.p. per erronea valutazione della compatibilità carceraria alla luce della giurisprudenza convenzionale, evidenziando che il detenuto era in lista d'attesa per un intervento maxillo-facciale e non lo aveva ancora ricevuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha valorizzato la motivazione del provvedimento impugnato, giudicandola fondata su un apprezzamento particolareggiato e completo del quadro clinico, sulla analitica considerazione della perizia medico-legale e sul confronto critico con le osservazioni dei consulenti di parte. Ha inoltre osservato che i ritardi negli interventi sanitari extramurari non erano imputabili all'amministrazione penitenziaria ma alle strutture sanitarie esterne, e che non era dimostrato che la detenzione impedisse o ritardasse in modo specifico la cura rispetto alla situazione che il soggetto avrebbe comunque subito anche da libero. Di conseguenza il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della motivazione dei provvedimenti e del controllo sulla sua logicità e completezza.
Richiamato in tema di sostituzione della misura cautelare per sopravvenute esigenze, in particolare per motivi di salute.
Richiamato quale norma sulla compatibilità tra condizioni di salute e regime detentivo, oggetto della valutazione del giudice cautelare.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato come motivo di ricorso per vizio di motivazione e manifesta illogicità della decisione impugnata.
Richiamato dalla difesa per censurare il preteso travisamento e l'uso della perizia d'ufficio.
art. 32 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del diritto alla salute anche del detenuto.
art. 3 CEDU
Richiamato per sostenere l'obbligo dello Stato di assicurare cure adeguate al detenuto in rapporto alla sua condizione clinica.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Richiamato per l'annotazione a tutela dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- In tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere per motivi di salute, la valutazione di compatibilità non può essere censurata utilmente se il giudice di merito ha esaminato in modo analitico il quadro clinico complessivo, le cure effettivamente prestate e il monitoraggio sanitario in atto, dando conto delle ragioni per cui le patologie risultano gestibili in ambiente penitenziario.
- Il mero ritardo nell'esecuzione di una prestazione sanitaria, quando dipenda da strutture extramurarie o dal sistema sanitario e non dalla restrizione carceraria in sé, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'incompatibilità con la detenzione.
- La critica per travisamento della perizia d'ufficio è infondata quando il giudice non si limita a isolare una frase del parere tecnico, ma ne recepisce il contenuto complessivo e lo confronta con le obiezioni delle parti.
- Le doglianze fondate sui parametri costituzionali e convenzionali sulla salute del detenuto richiedono la dimostrazione che la detenzione determini concretamente un peggioramento o un impedimento all'accesso alle cure; in difetto, la sola attesa di un intervento non basta a imporre la sostituzione della misura.
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