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Sentenza

Sentenza n. 8336/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07699/2022, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202206382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 7699/2022, che aveva annullato la graduatoria del concorso per funzionari avvocati nella parte in cui non aveva riconosciuto alla candidata la riserva di posti spettante al personale dipendente dell'amministrazione banditrice.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidata a concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale ha impugnato la sentenza del TAR che aveva riconosciuto la valutabilità del titolo di riserva posseduto dalla candidata, benché non indicato nella domanda di partecipazione, purché posseduto alla scadenza del bando e dichiarato dopo il superamento della prova, ma prima della pubblicazione della graduatoria. L'appellante ha dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 e del bando, sostenendo che l'obbligo di indicare nella domanda i titoli di riserva comportasse, in caso di omissione, la non valutabilità del titolo, in applicazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti. Ha inoltre contestato il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1148/2019 e ha sostenuto l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dalla candidata circa il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e il servizio lodevole, poiché non dimostravano il rapporto di lavoro dipendente con Roma Capitale alla data della domanda. La candidata ha sostenuto di possedere il titolo alla scadenza del bando, di averlo comunicato all'amministrazione prima della pubblicazione della graduatoria e che il bando non prevedesse espressamente la decadenza dal beneficio per la mancata indicazione nella domanda.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il titolo di riserva previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 per il personale dipendente dell'amministrazione banditrice sia valutabile anche se non indicato nella domanda di partecipazione, purché il candidato lo possedesse già a tale data e lo abbia documentato, dopo il superamento della prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, entro il termine assegnato dall'amministrazione. La ratio della riserva è riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti in relazione alle esigenze dell'amministrazione. Il titolo di riserva, come quello di preferenza, non è esaminato dalla commissione durante la selezione, ma viene considerato nella fase successiva di formazione della graduatoria. L'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 collega espressamente la perentorietà del termine alla trasmissione della documentazione attestante il titolo, senza prevedere che la mancata indicazione nella domanda determini la decadenza o l'impossibilità di valutazione. I titoli di riserva non sono assimilabili ai titoli di merito, che vengono valutati prima della correzione degli elaborati e devono quindi essere indicati tempestivamente. È stato inoltre ritenuto inconferente il richiamo all'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994, che disciplina l'ordine di preferenza dei titoli a parità di merito, senza stabilire una decadenza per la mancata indicazione nella domanda. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della materia e dell'esistenza di precedenti di segno contrario.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 150/2009

    Deve infatti ritenersi che il titolo di riserva per il personale dipendente dell’amministrazione banditrice del concorso, previsto per i concorsi pubblici all’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 e richiamato all’art. 1 del Bando, sia valutabile, sebbene non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonché esibito, all’esito del superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei termini a tal fine indicati dall’amministrazione.

    Il titolo di riserva per il personale dell'amministrazione banditrice può essere valutato anche se non dichiarato nella domanda, purché fosse già posseduto alla data della domanda e sia documentato dopo il superamento della prova e prima della graduatoria, nei termini fissati dall'amministrazione.

  • art. 16 d.P.R. n. 487/1994

    Ciò anche in considerazione del rilievo che la perentorietà del termine è correlata, dall’indicato disposto normativo, all’effettiva trasmissione del titolo, mentre alcuna previsione specifica vi è in ordine all’impossibilità di farlo valere, ove non indicato nella domanda (“l’amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all’amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda….).

    L'art. 16 rende perentorio il termine per la trasmissione della documentazione dei titoli, ma non stabilisce che la loro omessa indicazione nella domanda comporti automaticamente decadenza dal beneficio, in assenza di un'espressa previsione.

  • art. 8 d.P.R. n. 487/1994

    Pertanto detti titoli non possono essere assimilati ai titoli di merito, che ai sensi del precedente art. 8 dello stesso d.P.R. n. 487/1994 sono, invece, valutati “dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”, con conseguente necessità che solo quest’ultimi vengano indicati già in sede di domanda.

    I titoli di merito, poiché sono valutati durante la procedura selettiva prima della correzione degli elaborati, devono essere indicati nella domanda; tale esigenza non vale nello stesso modo per i titoli di riserva, valutati nella fase di formazione della graduatoria.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. n. 487/1994

    Improprio appare poi il richiamo operato dal Comune all’art. 5, comma 4, del d.P.R. 487, del 1994 (a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente: [….]) che non reca alcuna previsione in ordine alla necessità di indicare, a pena di decadenza, detti titoli già in sede di domanda di partecipazione, dovendo per contro tenersi conto di tale previsione all’atto di redazione della graduatoria.

    La disposizione sull'ordine di preferenza dei titoli non introduce un obbligo sanzionato con la decadenza di indicazione dei titoli nella domanda, ma opera al momento della formazione della graduatoria.

Massime di principio

  • Il titolo di riserva spettante al personale dipendente dell'amministrazione che bandisce un concorso è valutabile anche se non indicato nella domanda di partecipazione, quando il candidato lo possieda già alla data della domanda e lo documenti dopo il superamento della prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, entro il termine assegnato dall'amministrazione.
  • La mancata indicazione nella domanda di un titolo di riserva non comporta la decadenza dal beneficio se la disciplina applicabile non prevede espressamente tale conseguenza e il titolo viene tempestivamente documentato nella fase procedimentale prevista per la formazione della graduatoria.
  • I titoli di riserva e di preferenza, non essendo oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice durante le prove, sono considerati nella fase successiva di redazione della graduatoria; perciò la loro disciplina non è assimilabile a quella dei titoli di merito valutati nel corso della selezione.
  • La perentorietà prevista dall'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 riguarda il termine per la trasmissione della documentazione attestante i titoli di riserva, preferenza e precedenza, non anche, in assenza di un'espressa previsione, la necessità di averli indicati nella domanda a pena di non valutabilità.
  • L'ordine di preferenza previsto dall'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 disciplina la formazione della graduatoria e non stabilisce, di per sé, una decadenza derivante dall'omessa indicazione del titolo nella domanda di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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