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Sentenza

Sentenza n. 919/2025 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: - della nota prot. MIC|MIC_SABAP-SS|18/10/2023|0015261-P del 18.10.2023, con la quale il Ministero della Cultura, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ha reso parere negativo sull’istanza di mutamento della denominazione della “via Regina Margherita”, nel comune di Bonorva, di cui alla nota prot. PR_SSUTG/007 n. 75125 del 28 agosto 2019, reiterata con nota prot. 13285 del 12 settembre 2023; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente a quelli sopra indicati, “ancorché non conosciuto”.

Giustizia amministrativa202300936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sul mutamento della denominazione di una strada comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il nuovo parere negativo della Soprintendenza, adottato dopo l’annullamento, con sentenza del medesimo TAR, dei precedenti atti reiettivi relativi alla richiesta di sostituire il toponimo “via Regina Margherita” con “via Professore Virgilio Tetti”. Il Comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del R.D.L. n. 1158/1923 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché motivazione irragionevole e illogica, eccesso di potere per sviamento, errore sui presupposti e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la Soprintendenza avrebbe erroneamente valorizzato un asserito contesto urbanistico storico-politico e la necessità di conservare la memoria della Regina Margherita, senza dimostrare la prevalenza di tale esigenza rispetto all’omaggio al professor Virgilio Tetti, già utilizzato di fatto per identificare la strada. Il Comune ha inoltre contestato la rilevanza delle circolari ministeriali richiamate dalla Soprintendenza e ha affermato che il controllo dell’Amministrazione statale avrebbe dovuto limitarsi a verificare la coerenza del nuovo toponimo con il contesto storico-culturale locale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha confermato che l’art. 1 del R.D.L. n. 1158/1923 attribuisce alla competente Soprintendenza, quale organo periferico del Ministero competente, il potere di approvare o negare il mutamento della denominazione delle vecchie strade o piazze comunali. Tale potere è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidente illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso concreto la Soprintendenza aveva rispettato il contraddittorio procedimentale, comunicando i motivi ostativi e valutando le osservazioni del Comune. Il parere negativo è stato ritenuto adeguatamente motivato e sorretto da istruttoria sufficiente, poiché aveva valorizzato sia la conservazione della memoria dell’assetto urbanistico storico del Comune sia quella della figura della Regina Margherita e del legame storico della Sardegna con la dinastia sabauda. Il TAR ha inoltre attribuito rilievo alla disponibilità della Soprintendenza a individuare una diversa strada o piazza per l’intitolazione al professor Virgilio Tetti, così da contemperare la tutela della memoria storica dei luoghi con l’interesse comunale all’omaggio al cittadino illustre. Non sono stati ravvisati difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento, sviamento o difetto di istruttoria. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1 R.D.L. n. 1158/1923, convertito dalla l. n. 473/1925

    La norma in parola stabilisce che “Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l’approvazione del Ministero dell’istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti”, così ponendo in capo alle amministrazioni comunali l’obbligo di rivolgersi alla competente Soprintendenza quale organo periferico del Ministero competente.

    La disposizione attribuisce alla competente Soprintendenza il potere di approvare o negare il mutamento della denominazione delle vecchie strade o piazze comunali e conferisce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per evidente illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Né, d’altra parte, può dirsi che la nota impugnata sia carente proprio sotto il profilo della motivazione. Al contrario, la Soprintendenza ha ampiamente chiarito le ragioni poste a base del parere negativo, dimostrando anche di avere svolto un’istruttoria adeguata al caso esaminato.

    Il parere negativo è legittimo quando espone in modo adeguato le ragioni della decisione e dimostra lo svolgimento di un’istruttoria coerente con gli interessi coinvolti.

Massime di principio

  • Il potere di approvare o negare il mutamento della denominazione delle vecchie strade o piazze comunali, previsto dall’art. 1 del R.D.L. n. 1158/1923, spetta alla competente Soprintendenza quale organo periferico del Ministero competente.
  • La valutazione della Soprintendenza sul mutamento della toponomastica comunale è ampiamente discrezionale e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidente illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • Un parere negativo sul mutamento di un toponimo è adeguatamente motivato quando individua concretamente le ragioni di tutela della memoria storica e dell’assetto urbanistico dei luoghi, valuta le osservazioni dell’ente comunale e dà conto dell’istruttoria svolta.
  • Nel procedimento di mutamento della toponomastica, la Soprintendenza può legittimamente bilanciare l’interesse comunale a commemorare una persona illustre con l’interesse pubblico alla conservazione della memoria storica dei luoghi e dei toponimi esistenti.
  • La disponibilità dell’Amministrazione statale a individuare una diversa strada o piazza per l’intitolazione commemorativa costituisce un elemento rilevante nella verifica della ragionevolezza del diniego, in quanto dimostra il perseguimento di una soluzione di contemperamento degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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