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Sentenza

Sentenza n. 3348/2025 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del verbale di scrutinio finale del consiglio di classe del 12 giugno 2025 riferito all’anno scolastico 2024/2025 attestante la non ammissione della ragazza alla frequenza della classe successiva presso il Liceo -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti; - della valutazione finale pubblicata in data 12 giugno 2025 ove -OMISSIS-risulta aver riportato in Teoria, Analisi e Composizione una valutazione di 5/10, in Tecnologie Musicali una valutazione di 5/10, in Lingua e Letteratura Italiana una valutazione di 5/10, in Storia e Geografia una valutazione di 5/10 e in Matematica una valutazione di 4/10.

Giustizia amministrativa202503054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale del 12 giugno 2025 e valutazione finale dell’anno scolastico 2024/2025, recanti la non ammissione della studentessa alla classe seconda del liceo e cinque insufficienze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori della studentessa hanno impugnato la non ammissione alla classe seconda, determinata dalle insufficienze in Teoria, Analisi e Composizione (5/10), Tecnologie Musicali (5/10), Lingua e Letteratura Italiana (5/10), Storia e Geografia (5/10) e Matematica (4/10). La studentessa usufruiva di un piano didattico personalizzato (PDP). Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che la parziale ostensione della documentazione richiesta, in particolare dei verbali delle correzioni e valutazioni delle prove scritte e del colloquio, avrebbe leso il diritto di difesa e reso illegittima la bocciatura. Con il secondo hanno lamentato l’assenza di sistemi di supporto, corsi di recupero, sportelli didattici o altre iniziative individualizzate. Con il terzo hanno dedotto che la scuola non avrebbe dimostrato l’effettiva applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal PDP, anche perché non menzionate nel verbale di scrutinio. Con il quarto hanno contestato l’insufficienza delle verifiche svolte in Tecnologie Musicali. In precedenza, il TAR aveva disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, poi eseguita dai ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti e quattro i motivi. Il primo è infondato: l’eventuale mancato riconoscimento del diritto di accesso va fatto valere con l’autonoma azione prevista dall’art. 116, comma 1, c.p.a. o con l’istanza in corso di causa di cui al comma 2, e non determina di per sé l’illegittimità della non ammissione. Inoltre, i verbali delle correzioni e valutazioni invocati non esistevano, trattandosi di attività preparatorie proprie degli esami di Stato conclusivi del ciclo, mentre il passaggio alle classi successive avviene in base allo scrutinio; i precedenti citati dai ricorrenti erano non pertinenti. Il secondo motivo è infondato perché le relazioni dei docenti, non contestate, documentano lezioni individuali e di recupero, verifiche e sportelli; in più occasioni la studentessa non ha utilizzato le opportunità offerte o non ha richiesto una prova di recupero. Il terzo motivo è infondato: non è previsto un obbligo di indicare nel verbale di scrutinio ogni singola misura del PDP applicata a ciascuna verifica; in ogni caso, le verifiche e le relazioni prodotte dalla scuola documentavano l’attuazione delle misure. Il TAR ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui la valutazione di ammissione dipende dal raggiungimento delle competenze e dalla sufficienza nelle materie, mentre il PDP impone una didattica personalizzata e misure compensative o dispensative senza modificare i criteri di ammissione. Il quarto motivo è infondato: risultavano una verifica, un’ulteriore valutazione in itinere negativa e numerose assenze; la studentessa, pur potendo concordare una prova di recupero come gli altri studenti interessati, non l’aveva richiesta. La domanda principale è stata quindi respinta; spese a carico dei ricorrenti, liquidate in € 1.500. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza all’Ordine degli Avvocati di Milano, ritenendo violato il dovere di lealtà e probità processuale dalla citazione di precedenti e massime non pertinenti o non verificabili. L’uso di strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale non è stato considerato esimente: il difensore che sottoscrive l’atto resta responsabile del suo contenuto ed è tenuto a verificare i risultati della ricerca.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 1 e 2, c.p.a.

    L’ordinamento prevede degli specifici mezzi di tutela nel caso di mancato riconoscimento del diritto di accesso attraverso una azione autonoma da proporre al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., o attraverso una apposita istanza da proporre in pendenza del processo ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm..

    Il mancato o parziale accesso va contestato attraverso i rimedi specifici previsti dall’art. 116 c.p.a. e non rende, per ciò solo, illegittimo il distinto provvedimento di non ammissione scolastica.

  • art. 7 l. 170/2010

    Per questi alunni, infatti, la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva (anche per loro la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie), ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto.

    Per gli alunni con DSA, la personalizzazione didattica e le misure compensative o dispensative servono a consentire una valutazione effettiva del livello di apprendimento, ma non comportano criteri di ammissione diversi: la promozione richiede la sufficienza in tutte le materie.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti in camera di consiglio.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, rilevata la mancata notifica del ricorso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con ordinanza n. 2890 dell’8 settembre 2025, è stata disposta la rinnovazione dell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021.

    Rilevata l’omessa notifica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione secondo la disciplina dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; l’adempimento è stato poi eseguito.

  • art. 88 c.p.c.

    Tale condotta costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati.

    La citazione in atti difensivi di precedenti non pertinenti o di massime non verificabili, tale da appesantire il controllo del giudice e delle controparti e da alterare il contraddittorio, viola il dovere di lealtà e probità processuale.

  • art. 39 c.p.a.

    Il Collegio, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 cod. proc. amm., dispone l’invio di copia della presente sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

    Il rinvio interno dell’art. 39 c.p.a. rende applicabile al processo amministrativo il dovere di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c.; la violazione ravvisata ha giustificato l’invio della sentenza all’Ordine professionale.

Massime di principio

  • Il mancato o parziale accoglimento di una domanda di accesso documentale deve essere contestato con i rimedi specifici dell’art. 116 c.p.a.; tale circostanza, da sola, non vizia un distinto provvedimento di valutazione o non ammissione scolastica.
  • Per gli alunni con DSA, l’obbligo di didattica individualizzata e di adozione di misure compensative o dispensative non determina criteri differenziati di ammissione alla classe successiva: la promozione presuppone il raggiungimento della sufficienza in tutte le materie.
  • Non sussiste un obbligo di riportare nel verbale di scrutinio ogni singola misura del piano didattico personalizzato applicata a ciascuna verifica, se l’effettiva applicazione risulta documentata, ad esempio, nelle prove e nelle relazioni dei docenti.
  • La non ammissione alla classe successiva ha finalità educative e formative e si fonda sull’accertamento del mancato raggiungimento delle competenze richieste; non ha natura sanzionatoria e non può essere sostituita da una promozione automatica per la sola presenza di misure di supporto o di un piano didattico personalizzato.
  • Il difensore che sottoscrive un atto processuale risponde dei suoi contenuti anche quando abbia utilizzato collaboratori o strumenti di intelligenza artificiale; deve verificare l’esattezza dei precedenti e delle massime citati, e il ricorso a tali strumenti non esclude la violazione dei doveri di lealtà e probità.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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