Cassazione Penale, Ordinanza n. 35571/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze del 2 aprile 2026, che aveva respinto l’appello contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Firenze applicativa della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309/1990. Ha lamentato che la Corte d’appello non avesse richiesto una relazione all’UEPE e non avesse adeguatamente valorizzato il positivo percorso trattamentale svolto in carcere. La decisione impugnata aveva riconosciuto la positiva condotta carceraria, ma aveva ritenuto indicativi di persistente pericolosità sociale il mancato reperimento del condannato all’indirizzo da lui indicato, il rigetto della domanda di protezione internazionale, l’assenza di un titolo di soggiorno in Italia, la pendenza di un procedimento per lesioni e resistenza commesse poco dopo la scarcerazione e la mancanza di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta adeguata perché ha considerato sia il positivo comportamento carcerario sia gli elementi negativi indicativi della persistente pericolosità sociale. Le censure miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Nelson Ebube avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Firenze in data 2.4.2026 ha respinto l’appello avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Firenze di applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 190;
La norma è indicata come fondamento della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato applicata dal Magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata; è quindi inammissibile la censura che, pur prospettata come vizio della motivazione, solleciti sostanzialmente una rivalutazione del merito.
- La valutazione della pericolosità sociale può fondarsi su una considerazione complessiva di elementi favorevoli e sfavorevoli: il riconoscimento della positiva condotta carceraria non rende di per sé inadeguata una motivazione che individui anche circostanze negative idonee a indicare il permanere della pericolosità.
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