Cassazione Penale, Ordinanza n. 35547/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Milano del 15 aprile 2026, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di quindici sentenze irrevocabili. La difesa sosteneva che i reati fossero stati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso, individuato nella necessità di procurarsi il denaro per acquistare stupefacente destinato all’uso personale. Il Tribunale aveva escluso tale collegamento per alcuni reati — lesioni, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto di coltello e ricettazione di un ciclomotore utilizzato personalmente — e aveva rilevato che i furti e tentati furti residui erano distribuiti nell’arco di circa undici anni. Aveva inoltre ritenuto che i due ulteriori reati in materia di stupefacenti fossero cronologicamente distanti dagli altri reati omologhi, alcuni già unificati in continuazione con precedente ordinanza esecutiva. Il ricorso contestava in sostanza la valutazione fattuale degli elementi compiuta dal giudice dell’esecuzione e sollecitava una lettura alternativa degli stessi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso proponeva una diversa lettura dei fatti e degli elementi valutati dal Tribunale, attività non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto ragionevole e corretta la motivazione dell’ordinanza, che aveva escluso la programmazione unitaria dei reati considerando la loro eterogeneità, la distanza temporale e le modalità di commissione. La continuazione richiede che, al momento del primo reato, quelli successivi siano già programmati almeno nelle linee essenziali; non basta la presenza di singoli indici di collegamento quando i reati risultino frutto di determinazioni estemporanee. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, della verifica che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea
La continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva solo se risulta che, al momento del primo reato, i successivi erano programmati almeno nelle loro linee essenziali; la mera presenza di indici di collegamento non è sufficiente se i reati successivi derivano da decisioni estemporanee.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione presuppone che la programmazione dei reati successivi, almeno nelle linee essenziali, risalga al momento della commissione del primo reato.
- La comunanza di un movente o la ricorrenza di alcuni indici di collegamento non dimostrano da sole l’unicità del disegno criminoso quando la diversità dei reati, le modalità di commissione o la distanza temporale indicano determinazioni estemporanee.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto quando il provvedimento impugnato presenta una motivazione ragionevole e specifica.
Come è indicizzato
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