Cassazione Penale, Ordinanza n. 33848/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, già condannato in appello per il concorso nei delitti di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato, ha chiesto la correzione materiale ex art. 130 c.p.p. della sentenza della Corte di cassazione che, annullando senza rinvio la decisione d'appello solo per il reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione e annullando con rinvio limitatamente alla pena e alla confisca, aveva rigettato il resto del ricorso. Il difensore ha sostenuto che nella motivazione della sentenza di legittimità sarebbe emerso che il peculato non sarebbe stato consumato alla data contestata nel capo di imputazione, ma in un momento successivo, così da imporre l'assoluzione per insussistenza del fatto contestato; ha quindi chiesto che tale asserita omissione fosse corretta nel dispositivo. Il Pubblico Ministero ha chiesto invece la declaratoria di inammissibilità dell'istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione materiale. Ha ritenuto che non vi fosse alcuna omissione emendabile ex art. 130 c.p.p., perché la richiesta difensiva mirava in realtà a ottenere una modifica sostanziale della decisione, cioè un'assoluzione sul capo relativo al peculato, incompatibile con il rimedio della correzione materiale. La Corte ha inoltre osservato che la data del fatto, ove modificata nel corso del processo, può integrare solo una correzione materiale del capo di imputazione quando non alteri l'identificazione del fatto, e che nel caso concreto il momento consumativo del reato era già stato accertato dai giudici di merito, mentre la sentenza di legittimità non aveva operato alcuna nuova modifica del fatto. L'istanza è stata quindi respinta come inammissibile.
Norme richiamate
errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto
Il rimedio della correzione materiale è utilizzabile solo per emendare errori od omissioni meramente formali, non per incidere in modo essenziale sul contenuto della decisione o per ottenere una diversa pronuncia sul merito.
È il parametro processuale invocato per chiedere la correzione di un supposto errore materiale omissivo nella sentenza di cassazione.
Massime di principio
- La correzione materiale ex art. 130 c.p.p. non può essere impiegata per conseguire una modifica sostanziale della decisione, come l'assoluzione dell'imputato, quando ciò comporti una rinnovata valutazione del fatto o del merito.
- La precisazione della data di commissione del reato può costituire mera correzione dell'errore materiale del capo di imputazione solo se non altera i tratti essenziali della contestazione e non pregiudica il diritto di difesa.
- Per dedurre utilmente in impugnazione la modifica della contestazione temporale occorre allegare in modo specifico il concreto pregiudizio difensivo subito.
- Se il momento consumativo del reato è già stato accertato nei giudizi di merito, non è configurabile una nuova modifica del fatto in sede di legittimità tale da giustificare la correzione materiale della sentenza.
- Il giudizio di correzione materiale non può essere usato per rimettere in discussione questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di merito.
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