Cassazione Penale, Sentenza n. 51718/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/06/2023 con cui la Corte d'appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Radulovic avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 17/01/2023 per mancato deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza per errata applicazione della norma, sostenendo che era detenuto e/o che aveva eletto domicilio al momento della notifica della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (che impone, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione) trova applicazione con riferimento ai soggetti liberi, mentre per l'imputato detenuto deve prevalere la notifica personale prevista dall'art. 156 c.p.p.; pertanto la mancata elezione del domicilio non può, di per sé, determinare l'inammissibilità dell'impugnazione del detenuto. Tuttavia, nel caso concreto il ricorrente non ha provato lo stato di detenzione né il deposito della nomina fiduciaria/elevazione di domicilio in carcere; dagli atti risultava anzi che al momento della pronuncia di primo grado l'imputato era libero (assente). Perciò l'inammissibilità dell'appello è stata confermata. In conseguenza, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
Norma introdotta per accelerare le notifiche in appello; si applica ai soggetti liberi, non ai detenuti, poiché per questi ultimi la notificazione deve essere personale ai sensi dell'art.156, rendendo superflua la dichiarazione/elevazione di domicilio ai fini della notificazione
Prevede la notificazione personale all'imputato detenuto; la giurisprudenza privilegia la notifica a mani proprie per garantire la conoscenza effettiva degli atti e la difesa consapevole del detenuto
art. 161, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo per il detenuto, all'atto della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio; se l'impugnante riacquista la libertà prima della notifica, l'elezione effettuata alla scarcerazione ha rilievo ai fini della notificazione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte interpreta la novella senza estendere il suo campo applicativo ai casi di detenzione, in coerenza con la disciplina delle notificazioni personali
Consente alla Cassazione, quando il ricorso è inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se ricorrono profili di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende (applicata nel caso per 3.000 euro)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 12778/2020 e Sez. II n. 38442/2023, n. 33355/2023)
Precedenti che affermano il principio per cui la dichiarazione/elevazione di domicilio non sostituisce la notificazione personale al detenuto; anche dopo la novella l'indirizzo da seguire è privilegiare la notifica a mani proprie del detenuto
Massime di principio
- L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. impone il deposito della dichiarazione/elevazione di domicilio a pena d'inammissibilità, ma la norma va interpretata in relazione allo stato del ricorrente: si applica ai soggetti liberi, non ai detenuti.
- Per l'imputato detenuto la notificazione degli atti (incluso il decreto di citazione a giudizio) dev'essere privilegiata a mani proprie ai sensi dell'art. 156 c.p.p.; quindi la mancanza di elezione di domicilio non è di per sé causa di inammissibilità quando il ricorrente è detenuto.
- Il ricorrente che invoca lo stato di detenzione deve provare tale condizione (e/o il deposito della nomina fiduciaria in matricola); in mancanza di prova il vizio invocato non è idoneo a far dichiarare ammissibile l'impugnazione.
- Se il ricorrente è stato liberato prima della notifica, assume rilievo l'elezione di domicilio effettuata all'atto della scarcerazione (art. 161, comma 3), con la conseguente applicazione dell'art. 581, comma 1-ter.
- Prassi difensiva consigliata: quando si impugna da stato di detenzione, allegare e documentare lo stato di detenzione e l'eventuale nomina fiduciaria/elevazione di domicilio in carcere; se si è liberi, assicurarsi al momento dell'impugnazione di depositare la dichiarazione/elevazione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter
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