Cassazione Civile, Ordinanza n. 13286/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla ricorrente e dal difensore, nonché accettata dalle controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e non ha provveduto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione ad uso diverso dall'abitazione intercorso tra una ditta individuale conduttrice e le locatrici. La Corte d'appello aveva ritenuto cessato il rapporto per effetto del recesso della conduttrice, rigettando la domanda di sfratto per finita locazione proposta dalle locatrici e anche la domanda della conduttrice volta a ottenere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; aveva però condannato la conduttrice al pagamento di canoni scaduti non versati e del risarcimento del danno. Avverso tale sentenza la conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controricorrenti.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se regolarmente depositata e sottoscritta, è idonea a determinare l'estinzione del processo quando ricorrono le condizioni previste dalla norma.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla controparte, produce l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio di legittimità è sufficiente che l'atto di rinuncia sia pervenuto alla Corte prima della decisione e sia sottoscritto dalla parte e dal difensore, con accettazione della controparte.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non adotta statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13159/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13160/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13165/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13172/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13180/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13191/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →