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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13286/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla ricorrente e dal difensore, nonché accettata dalle controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e non ha provveduto sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione ad uso diverso dall'abitazione intercorso tra una ditta individuale conduttrice e le locatrici. La Corte d'appello aveva ritenuto cessato il rapporto per effetto del recesso della conduttrice, rigettando la domanda di sfratto per finita locazione proposta dalle locatrici e anche la domanda della conduttrice volta a ottenere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; aveva però condannato la conduttrice al pagamento di canoni scaduti non versati e del risarcimento del danno. Avverso tale sentenza la conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se regolarmente depositata e sottoscritta, è idonea a determinare l'estinzione del processo quando ricorrono le condizioni previste dalla norma.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla controparte, produce l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio di legittimità è sufficiente che l'atto di rinuncia sia pervenuto alla Corte prima della decisione e sia sottoscritto dalla parte e dal difensore, con accettazione della controparte.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non adotta statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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