Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24543/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per ciascun ricorso. Non vi è stata rivalutazione nel merito della responsabilità, che restava confermata dalla decisione di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto partecipante a una rapina contestata. Nei ricorsi si deducevano la violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 e 603 c.p.p., e il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità. In particolare, si sosteneva che la Corte territoriale non avesse correttamente valutato le prove e che non avesse disposto d'ufficio l'audizione di una testimone indicata come necessaria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano manifestamente infondate, perché la sentenza di appello aveva fondato l'affermazione di responsabilità su un apparato argomentativo completo, logico e coerente, valutando unitariamente plurimi elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti e avendo ritenuto superflua l'ulteriore audizione richiesta. Inoltre, le censure erano una mera riproposizione di quelle già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro di censura sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione di appello avesse correttamente valorizzato gli elementi probatori in modo unitario, grave, preciso e concordante.

  • art. 603 c.p.p.

    Invocato per sostenere la necessità di una nuova audizione dibattimentale; la Corte ha ritenuto implicitamente superflua tale integrazione istruttoria, dato il compiuto quadro probatorio già valutato in appello.

  • Cassa delle ammende

    È stata applicata la sanzione economica conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento di euro 3.000 per ciascun ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione della prova è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito offre una motivazione completa, logica e coerente, fondata su una lettura unitaria degli elementi probatori ritenuti gravi, precisi e concordanti.
  • La dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p. non è fondata se la Corte di merito, in presenza di un quadro istruttorio già sufficiente e coerentemente apprezzato, ritiene superflua l'assunzione di ulteriori prove.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.