Cassazione Civile, Ordinanza n. 10008/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica in dogana, con recupero di dazio e IVA e irrogazione di sanzioni, emesso a seguito di controlli sulle importazioni del 2011 effettuate per conto di GUESS EUROPE SAGL in rappresentanza indiretta. L'Ufficio doganale aveva contestato che, nel valore dichiarato delle merci, non fossero stati inclusi i corrispettivi versati a titolo di royalties alla licenziante GUESS Inc., titolare del marchio. La CTR aveva annullato la pretesa ritenendo non provato un potere di controllo, diretto o indiretto, del licenziante sulla licenziataria o sui produttori terzi, oltre il normale controllo qualitativo. Con il ricorso per cassazione l'ADM ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme doganali europee in tema di valore in dogana e inclusione delle royalties, sostenendo che tali compensi dovevano essere aggiunti al valore della merce perché costituivano condizione della vendita e perché il licenziante esercitava, secondo il contratto e la documentazione acquisita, poteri di controllo e orientamento non limitati alla qualità, ma estesi alla filiera produttiva e commerciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso che la CTR avesse correttamente applicato i criteri giuridici per stabilire quando le royalties vadano incluse nel valore doganale, osservando che il giudice di merito non aveva esaminato in concreto le clausole del contratto di licenza alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza UE e di legittimità sul concetto di "condizione di vendita" e di "legame" tra venditore e licenziante. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 32, par. 1, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992
Le royalties e i diritti di licenza vanno aggiunti al prezzo pagato o da pagare quando non siano inclusi nel prezzo, si riferiscano alle merci da valutare e siano dovuti come condizione della vendita.
art. 143 Reg. CEE n. 2454/1993
Richiamato per la nozione di persone legate e di controllo, anche di fatto, tra soggetti della filiera commerciale.
art. 157 Reg. CEE n. 2454/1993
Chiarisce le condizioni di inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale, tra cui il nesso con le merci e l'obbligo di pagamento come condizione della vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993
Per i marchi di fabbrica, l'aggiunta dei diritti di licenza opera solo al ricorrere delle condizioni specifiche previste dalla norma.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993
Se il pagamento è effettuato a un terzo, la condizione di cui all'art. 157 si considera soddisfatta solo se il venditore o persona a esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.
Allegato 23 al Reg. CEE n. 2454/1993
Contiene note interpretative sul valore in dogana e sul concetto di controllo, inteso come potere di costrizione o di orientamento anche di fatto.
Circolare 21/D del 30/11/2012
È richiamata come fonte amministrativa che indicava la necessità di ragionevoli elementi di prova del controllo del licenziante.
Massime di principio
- Ai fini del valore in dogana, le royalties non incluse nel prezzo vanno sommate solo se sono specificamente riferite alle merci importate e sono dovute come condizione della vendita.
- La nozione di "condizione di vendita" non richiede necessariamente una clausola espressa: occorre verificare se il venditore, o una persona ad esso legata, non sarebbe disposto a vendere senza il pagamento delle royalties.
- Quando il corrispettivo dei diritti di licenza è dovuto a un soggetto diverso dal venditore, è necessario accertare un legame diretto o indiretto tra venditore e licenziante, tale da consentire al titolare del diritto di esercitare un controllo o un potere di orientamento sulla filiera.
- Il controllo rilevante ai fini doganali non coincide con il solo controllo qualitativo, ma può emergere dalla combinazione di più clausole contrattuali e di indicatori concreti di ingerenza nella produzione, nella scelta dei fornitori, nella logistica, nella distribuzione e nelle politiche commerciali.
- Il giudice di merito che escluda l'inclusione delle royalties nel valore doganale deve esaminare in concreto il contratto di licenza e gli elementi fattuali, sussumendoli correttamente nello schema normativo europeo.
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