Cassazione Civile, Ordinanza n. 09163/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi conclusa con ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. La società debitrice esecutata ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, contestando anche la validità della procura alle liti rilasciata ai difensori della creditrice procedente. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. In cassazione la società debitrice ha impugnato la sentenza con un solo motivo; tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio, prima ancora di esaminare il motivo, la nullità del giudizio di merito per mancata partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario nell'opposizione esecutiva relativa all'espropriazione presso terzi. Il terzo pignorato indicato negli atti non era stato evocato nel giudizio di merito né nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbito il motivo di ricorso perché era pregiudiziale la rilevazione officiosa della nullità del giudizio di merito per contraddittorio non integro. Ha affermato che, nei giudizi di opposizione esecutiva concernenti espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Poiché tale soggetto era stato pretermesso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, quale giudice di unico grado, affinché rinnovi la trattazione nel contraddittorio di tutte le parti necessarie. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina l'ordinanza di assegnazione conclusiva dell'espropriazione presso terzi.
Richiamato per qualificare l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione.
Indicato come base della cassazione con rinvio a seguito della rilevata nullità del giudizio di merito.
Richiamato per l'effetto processuale della nullità derivante dal contraddittorio non integro e per la rimessione al primo giudice.
Richiamato per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi all'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve sempre partecipare al giudizio come litisconsorte necessario, perché l'esito dell'opposizione incide comunque sulla sua posizione e sugli obblighi ad esso connessi.
- La pretermissione di un litisconsorte necessario integra una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione, e comporta la cassazione della decisione impugnata con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro.
- Quando la nullità attiene al contraddittorio non integro nel giudizio di merito, la Corte di cassazione può prescindere dall'esame dei motivi di ricorso e disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado per nuova trattazione.
- Nell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi, la corretta integrazione del contraddittorio è un presupposto indefettibile della validità dell'intero giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09049/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09050/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09051/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09053/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09054/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09056/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →