Cassazione Penale, Ordinanza n. 33287/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata e confermata in appello. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione dell'art. 186, comma 2-sexies, del codice della strada. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale per il reato contestato e, separatamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili in sede di legittimità, perché si trattava di doglianze di merito, già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata, senza che il ricorrente si confrontasse in modo specifico con essa. Ha inoltre ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata, relativa alla guida in stato di ebbrezza con specifiche aggravanti/sanzioni previste dal codice della strada.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato come reato contestato oggetto della sentenza impugnata, rispetto al quale sono state ritenute inammissibili le doglianze sul vizio di motivazione e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione, si risolvano in una mera rilettura del materiale fattuale o nella riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- Per essere ammissibile, il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, indicando l'effettiva illogicità o il vizio decisivo della motivazione, e non limitarsi a ripetere doglianze già vagliate.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che risulti arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non può essere contestato in cassazione con doglianze meramente fattuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →