Cassazione Penale, Ordinanza n. 24424/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio di merito con condanna e determinazione della pena. I motivi dedotti riguardano: 1) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato per violazione di legge e vizio di motivazione; 2) l'eccessività del trattamento sanzionatorio; 3) il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della sostituzione della pena detentiva. La Corte osserva che la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti era congrua e non illogica, che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata, e che la sospensione condizionale non poteva essere lamentata in cassazione se non richiesta nei gradi di merito; quanto alla sostituzione della pena, il diniego era sorretto da specifici elementi negativi desumibili dai precedenti penali.
Norme richiamate
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena deve essere ancorata agli indici di gravità del reato e alla capacità a delinquere dell'imputato.
La sospensione condizionale della pena richiede una valutazione condizionata anche alla sua richiesta nei termini processuali rilevanti; non può essere lamentato in cassazione il mancato riconoscimento se non richiesto in merito.
art. 53 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Non citato.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione; non è necessario che il giudice di merito esamini espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica ulteriore quando la pena sia contenuta sotto la media edittale e la motivazione dia conto degli elementi essenziali.
- La sospensione condizionale della pena non può essere utilmente dedotta in cassazione se l'imputato non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito, pur permanendo in astratto l'obbligo del giudice di motivare sul mancato riconoscimento quando ne ricorrano le condizioni.
- Il diniego delle pene sostitutive può essere fondato anche sui precedenti penali dell'imputato, purché essi siano valorizzati con motivazione specifica, puntuale e concreta e risultino indicatori negativi per la prognosi di rieducazione, contenimento del rischio di recidiva e rispetto delle prescrizioni.
Come è indicizzato
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