Cassazione Penale, Ordinanza n. 37024/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che le aveva condannate per furto aggravato in concorso. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa assenza della necessaria condizione di procedibilità, sostenendosi in sostanza che la querela sarebbe stata proposta da soggetto non legittimato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che nel delitto di furto il bene giuridico protetto comprende non solo proprietà e diritti reali, ma anche il possesso inteso come relazione di fatto; di conseguenza è persona offesa e può proporre querela anche chi abbia la detenzione qualificata del bene, come il responsabile della sicurezza dell'esercizio, pur se privo di poteri di rappresentanza del proprietario e anche se non presente fisicamente al momento del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretto l'apprezzamento dei giudici di merito sulla legittimazione a querelare del responsabile della sicurezza dell'esercizio, poiché titolare di una detenzione qualificata della cosa rientrante nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 c.p.
Norme poste a base della condanna per furto in concorso con aggravanti; la sentenza non ne discute il merito, ma presuppone la corretta contestazione del reato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel delitto di furto, il bene giuridico protetto non coincide soltanto con la proprietà o con i diritti reali, ma comprende anche il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, anche se non sorretta da un titolo giuridico e anche se acquisita in modo clandestino o illecito.
- La persona offesa legittimata a proporre querela per furto può essere anche il soggetto che abbia una detenzione qualificata del bene o una posizione di custodia idonea a ricomprendersi nel bene protetto, come il responsabile della sicurezza dell'esercizio, pur in assenza di poteri rappresentativi del proprietario.
- Ai fini della procedibilità del furto, la legittimazione a querelare va riconosciuta a chi sia titolare di una relazione di fatto con il bene sottratto, non essendo necessaria la presenza fisica dell'avente diritto al momento del fatto se la sua posizione di custodia sia comunque accertata.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una contestazione manifestamente infondata della condizione di procedibilità, la cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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