Cassazione Penale, Ordinanza n. 36141/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, dopo averlo assolto da uno dei capi di imputazione e rideterminato la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado. In particolare, la condanna residua riguardava il reato di bancarotta fraudolenta documentale. L'unico motivo dedotto denunciava vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per tale reato, sostenendo che la ricostruzione operata dai giudici di merito fosse erronea. La censura investiva anche la valutazione delle scritture contabili non consegnate alla curatela, ma si traduceva nella prospettazione di una diversa lettura del fatto e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo formulato si risolvesse in contestazioni di merito già esaminate e disattese con argomenti giuridicamente corretti dalla Corte di appello, e che la doglianza mirasse sostanzialmente a una nuova valutazione di elementi di fatto, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione non richiama espressamente una norma codicistica specifica; la declaratoria di inammissibilità e la condanna alla Cassa delle ammende sono trattate come conseguenze processuali tipiche del ricorso inammissibile, ma il testo non indica il fondamento normativo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di appello.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione quando la censura si risolva nella mera riproposizione di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.
- Quando la corte territoriale abbia spiegato la rilevanza ricostruttiva delle scritture contabili non consegnate alla curatela, non è ammissibile in cassazione contestare tale apprezzamento proponendo una diversa lettura fattuale degli elementi probatori.
- Il ricorso che presenti doglianze di fatto mascherate da vizi motivazionali è inammissibile.
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Come è indicizzato
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