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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12005/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca o la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza motivando con il perdurante pericolo di fuga e la mancanza di elementi di novità rispetto ai fatti che avevano giustificato la misura emessa dal Tribunale speciale di primo grado di Tirana per il reato di partecipazione a gruppo criminale organizzato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione delle norme sul rito in camera di consiglio (artt. 178, 179, 718 c.p.p.), sostenendo che l'ordinanza sia stata emessa de plano in violazione delle forme partecipate richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per violazione delle norme procedurali. Ha ritenuto che, secondo consolidata giurisprudenza, la decisione della Corte d'appello su richieste di revoca o sostituzione della misura relative ad estradando deve svolgersi nelle forme partecipate previste dall'art. 127 c.p.p.; è dunque affetta da nullità l'ordinanza adottata de plano secondo la procedura ordinaria dell'art. 299 c.p.p. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame dell'istanza, previa fissazione della camera di consiglio, con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di competenza (art. 2113 disp. att. cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 718 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma sul procedimento in camera di consiglio; la Corte ha ritenuto che, pur essendo pertinente, il procedimento deve svolgersi secondo le forme partecipate specificate dall'art. 127 nelle ipotesi di estradando.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata dal ricorrente; la Corte ha considerato violati i principi di forma e partecipazione invocati, nella misura in cui la decisione è stata adottata de plano senza le garanzie previste.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma procedurale richiamata per sostenere l'illegittimità della procedura de plano; la Corte ha accolto la censura relativa alla mancata osservanza delle forme previste.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Interpretato come disposizione che impone forme partecipate per la camera di consiglio quando si tratta di decisioni sulla revoca/sostituzione di misure coercitive nei confronti dell'estradando; la sua violazione determina nullità del provvedimento.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la procedura 'de plano' ordinaria; la Corte ha ritenuto che l'adozione di un provvedimento con la procedura di cui all'art. 299, in luogo delle forme partecipate richieste per l'estradando, comporta nullità.

  • art. 2113 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento e al rinvio degli atti alla Corte d'appello per il nuovo esame.

Massime di principio

  • Quando la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare riguarda un estradando o proviene da un procedimento collegato a misura emessa da autorità straniere, il dibattimento in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello deve svolgersi con le forme partecipate previste dall'art. 127 c.p.p.; la violazione di tale forma può rendere nullo il provvedimento.
  • L'adozione di un provvedimento 'de plano' ai sensi dell'art. 299 c.p.p., quando la legge richiede una camera di consiglio partecipata, determina la nullità dell'ordinanza e giustifica l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.
  • I vizî procedurali (mancata convocazione o mancata osservanza delle forme previste per la camera di consiglio) possono prevalere sulla valutazione di merito, comportando l'annullamento del provvedimento anche se la decisione di rigetto appariva sostanzialmente motivata.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari è necessario fornire elementi nuovi e concreti idonei a superare il giudizio sul pericolo di fuga; in mancanza di tali elementi il mantenimento della misura è giustificato, ma la procedura deve comunque rispettare le garanzie formali.
  • In caso di annullamento per vizio procedurale, il giudice di merito (Corte d'appello) dovrà riesaminare la richiesta secondo le forme corrette (fissazione della camera di consiglio e partecipazione) e potrà nuovamente valutare il merito della richiesta.

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