Cassazione Penale, Sentenza n. 3155/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto che la sospensione non poteva trovare applicazione nella fase degli atti preliminari al dibattimento e che il provvedimento è intervenuto tardivamente: sosteneva che per l'effetto estintivo della scadenza non fosse necessario che il giorno corrido scorresse fino alle ore 24.00 e che quindi l'ordinanza adottata alle 17:05 del giorno di scadenza non fosse tempestiva.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che il termine stabilito a giorni si computa fino all'ultima ora del giorno (24:00), per cui l'ordinanza adottata alle 17:05 è intervenuta prima della scadenza. Sulla questione dell'ambito applicativo dell'art. 304, comma 2, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento, purché il giudice dell'impugnazione abbia già piena cognizione del procedimento (trasmissione degli atti ex art. 590) e sussistano i presupposti di legge (particolare complessità del dibattimento, appartenenza delle fattispecie alle categorie di cui all'art. 407). Condanna del ricorrente alle spese processuali. Sentenza depositata il 22/12/2021.
Norme richiamate
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
La sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere disposta nella fase del giudizio e, secondo la Corte, anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento se il giudice dell'impugnazione ha già piena cognizione del procedimento e ricorrono i presupposti (particolare complessità, reati nelle categorie indicate nell'art. 407).
art. 303, cod. proc. pen.
Riferito nel motivo del ricorso in relazione alla decorrenza dei termini; la Corte ha comunque ritenuto legittimo il computo del termine a giorni sino alle ore 24:00 del giorno di scadenza.
art. 407, cod. proc. pen.
Richiamato come criterio per identificare categorie di reati che, per la legge, possono giustificare la sospensione dei termini per la complessità del procedimento; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie dato il rilievo delle imputazioni (criminalità organizzata).
art. 590, cod. proc. pen.
La trasmissione degli atti al giudice d'appello comporta la pendenza del processo presso quest'ultimo e gli attribuisce piena cognizione, tanto da consentire la valutazione della complessità del procedimento e l'adozione di provvedimenti organizzativi e di sospensione.
art. 91 disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce competenza alle corti di impugnazione in materia di libertà anche durante gli atti preliminari al dibattimento, confermando la possibilità per tali organi di adottare misure cautelari o provvedimenti inerenti alla custodia cautelare.
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti relativi alla decisione; la sentenza dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il termine 'giorno' fissato a giorni si computa fino alle ore 24:00 del giorno di scadenza: un provvedimento adottato prima di tale ora è tempestivo rispetto alla scadenza.
- L'istanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, può essere disposta anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento, quando il giudice d'appello ha ricevuto la pienezza degli atti (trasmissione ex art. 590) e può valutare la particolare complessità del procedimento.
- La particolare complessità del giudizio può desumersi da elementi oggettivi: numero elevato di imputati, gravità e tipologia delle imputazioni (es. reati di criminalità organizzata), numero e qualità delle questioni delineate negli atti di impugnazione e necessità di più udienze o misure organizzative (video-collegamenti, aule speciali, traduttori).
- La pendenza del processo presso il giudice d'appello post-trasmissione rende legittima l'adozione anticipata di provvedimenti organizzativi o cautelari da parte di quel giudice, anche prima della fissazione della prima udienza di comparizione.
- In situazioni analoghe conviene documentare e dimostrare tempestivamente la complessità e le esigenze organizzative del dibattimento quando si chiede (o si contesta) la sospensione dei termini di custodia cautelare.
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