Cassazione Civile, Ordinanza n. 04947/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Poiché la rinuncia è stata accettata dalla controparte, la Corte ha ritenuto preclusa ogni statuizione sulle spese di lite. Il merito dei motivi di ricorso principale e incidentale non è stato esaminato.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La parte privata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1844/2020. Il comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, l'erede della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi debitamente accettato dalla controparte.
Norme richiamate
"estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso"
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso debitamente accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.
- Quando l'estinzione deriva da rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite, restando preclusa la relativa statuizione.
Come è indicizzato
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