Cassazione Penale, Ordinanza n. 11083/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza di appello, confermando così la decisione di merito già emessa nei suoi confronti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per furto con strappo e lesioni personali, commessi in un unico episodio. In ricorso ha dedotto esclusivamente la asserita eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, senza difensore iscritto all'albo speciale, contro una sentenza successiva all'entrata in vigore della riforma del 2017 che ha eliminato la possibilità del ricorso personale in cassazione; per questo lo ha dichiarato inammissibile. Ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. nella parte in cui richiede la difesa tecnica nel giudizio di legittimità. Trattandosi di inammissibilità non ascrivibile a carenza di colpa, la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Norme richiamate
ha eliminato la possibilità ... del ricorso personale
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, essendo necessaria la rappresentanza tecnica.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità nei casi previsti dalla norma.
La disciplina richiamata consente la definizione semplificata dell'inammissibilità nei procedimenti interessati.
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese consegue di regola anche la sanzione pecuniaria, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 24 Cost.
La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite che esclude la violazione del diritto di difesa per l'obbligo di difesa tecnica in cassazione.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità della disciplina del ricorso personale, ritenuto infondato.
art. 6 CEDU
La Corte richiama la compatibilità convenzionale dell'obbligo di difesa tecnica nel giudizio di cassazione.
La riforma ha modificato l'incipit dell'art. 613 c.p.p. eliminando il ricorso personale dell'imputato.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma del 2017, l'imputato non può proporre personalmente il ricorso avverso sentenze successive all'entrata in vigore della riforma, essendo necessaria la sottoscrizione del difensore munito di specifica abilitazione.
- L'inammissibilità del ricorso per mancanza di difesa tecnica non integra una lesione dei parametri costituzionali e convenzionali evocati, poiché la richiesta di rappresentanza tecnica rientra nella discrezionalità del legislatore ed è giustificata dall'elevato tecnicismo del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali è accompagnata, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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